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Pianificazione urbanistica: legittimo il ritorno a suolo agricolo delle aree edificate e non attuate

Il contenimento del consumo di suolo giustifica l’ampia discrezionalità del comune nella perimetrazione del territorio urbanizzato, senza che rilevino le pregresse destinazioni d’uso o l’avvenuta demolizione di vecchi fabbricati.

Dell’ANCI

Con la sentenza dell’8 giugno 2026, n. 00311/2026 (Reg. Prov. Coll. – Reg. Ric. n. 00036/2023), la prima sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha riaffermato i confini della discrezionalità pianificatoria dei comuni, chiarendo i criteri di perimetrazione del territorio urbanizzato alla luce della disciplina sul contenimento del consumo di suolo.

Il Tar ha stabilito che la scelta di un’amministrazione comunale di classificare un’area come «Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva» all’interno del nuovo Piano urbanistico generale (Pug), escludendola dal territorio urbanizzato, costituisce legittimo esercizio del potere discrezionale. Tale determinazione non necessita di una motivazione analitica e puntuale, anche qualora la pianificazione previgente attribuisse al comparto una vocazione edificatoria o di riqualificazione. Secondo i giudici amministrativi, l’aspettativa del privato alla conservazione o al miglioramento delle destinazioni d’uso impresse dal vecchio piano regolatore è una mera aspettativa di fatto, priva di tutela giuridica, a meno che la precedente destinazione non avesse già ricevuto una prima concretizzazione tramite uno strumento urbanistico esecutivo approvato o convenzionato.

Il principio di diritto espresso dal collegio chiarisce inoltre che la presenza di infrastrutture tecnologiche o di reti di servizio nelle vicinanze dell’area (come assi viari o collegamenti idrici e fognari) non è di per sé sufficiente a configurare il lotto come «urbanizzato» ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 24 del 2017. Le dotazioni devono infatti riferirsi a una specifica infrastrutturazione del comparto e non alla mera prossimità a reti generali.

Infine, la pronuncia affronta il tema dei diritti edificatori derivanti da interventi pregressi: la demolizione di un fabbricato preesistente determina l’eliminazione fisica e giuridica della volumetria. Di conseguenza, l’area rimasta inedificata e non attuata rientra legittimamente nel computo del suolo libero, e la sua tutela risponde pienamente agli obiettivi di riduzione e azzeramento del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050 posti dalla normativa regionale.

Giornale dei Comuni – Ancidigitale

01.07.2026

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