Illegittima l’esclusione del vincolo paesaggistico per la realizzazione degli impianti di telecomunicazione su terreni gravati da uso civico

La sentenza 121 della Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l’articolo 54-bis del decreto legislativo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) del 01/08/2003, la norma che supera d’ufficio i vincoli paesaggistici.

L’esigenza di realizzare infrastrutture di telecomunicazioni non può essere considerata sempre prevalente rispetto alla tutela dell’ambiente. Questo, in sintesi, il cuore della recentesentenza 121 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 54-bis del decreto legislativo 259/2003, nella parte in cui prevede che, nei casi di installazione o potenziamento di infrastrutture di telecomunicazione su terreni gravati da usi civici, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h del codice dei beni culturali e del paesaggio.        

La questione era stata sollevata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Toscana e Umbria, in un procedimento relativo a terreni di proprietà collettiva nel Comune di Valmontone (RM). L’Associazione regionale università agrarie del Lazio aveva denunciato l’occupazione di aree gravate da usi civici da parte di una società operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, per installare apparecchiature di comunicazione elettronica su un terreno concesso in locazione.

La norma oggetto di impugnativa (Codice delle comunicazioni elettroniche) stabilisce, infatti, che nei casi di installazione di infrastrutture di telecomunicazione “e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione”, non si applica il vincolo paesaggistico che caratterizza le zone gravate da usi civici. È l’art. 142 del Codice dei beni culturali a definire queste aree di interesse paesaggistico. Per completezza di informazione, gli usi civici (pascolo, caccia, semina, ecc.) sono diritti di godimento che spettano a una comunità su una specifica area.

La Corte ha osservato che (con l’esclusione dell’applicabilità del vincolo paesaggistico, cui sono sottoposte ex lege le zone gravate da usi civici) la disposizione censurata ha stabilito, in via generale e astratta, la prevalenza dell’interesse alla diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione rispetto alla tutela ambientale, che si esprime attraverso l’imposizione dello stesso vincolo. Le esigenze di semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della realizzazione della rete di telecomunicazione, se pure possono giustificare la mancata previsione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei beni gravati da usi civici, non possono tuttavia eliminare la tutela del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo funzionale alla sua protezione. La Corte ha infatti affermato che “semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale”. Pertanto, l’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di telecomunicazione rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici è stata ritenuta in contrasto con l’articolo 9 della Costituzione.

La sentenza della Corte Costituzionale è indubbiamente una buona notizia che incide in controtendenza con i molteplici tentativi di “razionalizzare, semplificare e velocizzare” le procedure burocratiche autorizzative riguardanti progetti innovativi o comunque funzionali al progresso tecnologico e alla crescita industriale.

Vedremo se questo caso potrà in futuro ricomprendere altri ambiti ed estendersi oltre i soli spazi ad uso civico.