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La Corte costituzionale ritorna sui criteri per l’ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili

Con due recenti pronunce la Consulta sancisce la legittimità del divieto (contenuto nel Decreto Legge n. 63/2024 e nel Decreto Legislativo n. 190/2024) di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici, ma dichiara illegittimo il blocco delle autorizzazioni degli impianti nelle aree non idonee previsto dalla Legge della Regione Sardegna n. 31/2025.

di Stefano Deliperi Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

La Corte costituzionale è recentemente ritornata autorevolmente sui criteri per l’ubicazione dei nuovi impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.

Con la sentenza Corte cost. n. 127 del 15 luglio 2026 ha riconosciuto la legittimità delle disposizioni (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024, e art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 190/2024 e s.m.i.) che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli posti a terra in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali.

E’ stata, quindi, riconosciuta legittima la norma finalizzata alla limitazione del consumo di suolo agricolo e alla salvaguardia del mantenimento delle attività colturali e pastorali. Tale impostazione trova conferma nel decreto-legge n. 175/2025, convertito nella legge n. 4/2026, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole.

Differenza, dunque, confermata fra impianti fotovoltaici (potenzialmente inibiti) e impianti agrivoltaici (ritenuti assentibili).

Con la successiva sentenza Corte cost. n. 144 del 23 luglio 2026 ha confermato ancora una volta l’illegittimità di disposizioni (in questo caso l’art. 1, comma 1, lettera b, della legge regionale Sardegna n. 31/2025) che prevedano la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.

Una giurisprudenza, in quest’ultimo frangente, ormai consolidata (vds. Corte cost. n. 28/2025; Corte cost. n. 134/2025; Corte cost. n. 184/2025), in quanto ritenuta incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative.   Inoltre, viene ribadito che la qualificazione di un’area come “non idonea” non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.

L’interpretazione giurisprudenziale del Giudice delle leggi costituisce, ormai, un indirizzo vincolante in tema di ubicazione degli impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili.

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Di seguito i comunicati della Corte Costituzionale e i link alle due sentenze.

Comunicato della Corte costituzionale del 16 luglio 2026:

NON SONO FONDATE LE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ SULLA NORMA CHE PREVEDE IL DIVIETO DI INSTALLARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI COLLOCATI A TERRA IN ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE DAI PIANI URBANISTICI

Con la sentenza numero 127, depositata oggi, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla norma che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici.

La Corte ha dichiarato non fondate le plurime questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, per come convertito, e dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sollevate dal TAR per il Lazio, sezione terza, con quattro distinte sentenze non definitive del 13 maggio 2025, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE.

La Corte ha anzitutto affermato che il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra” che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di «moduli collocati a terra», la Corte ha osservato che la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali.

Tale impostazione trova conferma nel decreto-legge numero 175 del 2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole. La Corte ha inoltre ricordato che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore. Sulla base di tali rilievi non si è riscontrata la dimostrazione da parte del rimettente che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.

Sono state altresì dichiarate non fondate le censure riferite agli articoli 3 e 9 della Costituzione, poiché la disciplina censurata realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole fra interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili alla tutela dell’ambiente, quali la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture, della biodiversità. Infine, la Corte ha affermato che non è costituzionalmente illegittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole, evidenziando che esigenze di certezza del diritto impongono di fondare la disciplina su criteri giuridici oggettivi anziché su elementi fattuali mutevoli, quali sono il concreto utilizzo o il temporaneo degrado dei terreni, precisando che se la concreta utilizzazione agricola dell’area non rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale.

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Comunicato della Corte costituzionale del 23 luglio 2026:

FONTI RINNOVABILI: ILLEGITTIMO IL BLOCCO DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI NELLE AREE NON IDONEE DELLA REGIONE SARDEGNA.

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 144 depositata in data odierna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, nella parte in cui dispone la sospensione – fino all’adozione di un regolamento regionale – dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) localizzati nelle aree non qualificate come idonee.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale già delineata dalle sentenze numero 28, numero 134 e numero 184 del 2025, confermando che l’obiettivo della transizione energetica deve essere perseguito attraverso un equilibrato bilanciamento tra tutela del paesaggio, governo del territorio e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, senza compromettere la continuità del sistema autorizzativo delineato dal legislatore statale.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sarda, eccedente la competenza legislativa regionale riconosciuta dagli articoli 3 e 4 dello statuto speciale, in quanto incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria diretti ad assicurare la massima diffusione degli impianti FER e il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale nell’esercizio delle rispettive competenze legislative.

La disciplina della Regione Sardegna è stata ritenuta costituzionalmente illegittima anche per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, in quanto blocca indistintamente i procedimenti autorizzativi senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti già sostenuti o il diverso affidamento maturato dagli operatori economici.

Ha ritenuto la Corte che la disciplina regionale, che preclude la prosecuzione dei procedimenti già avviati e la presentazione di nuove istanze per la realizzazione di impianti FER nelle aree non ricomprese tra quelle qualificate come idonee, si risolve in una misura di carattere moratorio non compatibile con il quadro normativo statale di riferimento.

La sentenza ribadisce che la qualificazione di un’area come non idonea non comporta, comunque, un divieto assoluto di installazione degli impianti, ma esclude solamente l’applicazione dei regimi autorizzativi semplificati, così che i singoli progetti possano essere valutati attraverso gli ordinari procedimenti autorizzativi.

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