Pineta di San Vitale - Ravenna

Verde Urbano: verso una nuova legge quadro

L’emergenza climatica, la crescente disuguaglianza ambientale e il nuovo articolo 9 della Costituzione rendono necessario un profondo ripensamento della normativa nazionale sul verde urbano, una riforma che parta dalla premessa che alberi e aree verdi non sono un elemento accessorio delle nostre città ma un’infrastruttura vitale, da cui dipendono salute e qualità della vita, coesione sociale e resilienza climatica dei territori

A cura del Dott. Agr. Giuseppe Sarracino (Vice Presidente Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini)

Sono passati più di dieci anni dall’approvazione della Legge 14 gennaio 2013 n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” e, oggi più che mai, si avverte la necessità e l’urgenza di ripensarla. In questi anni, tecnici comunali, amministratori, cittadini e operatori del settore hanno riconosciuto, a vario titolo, il valore simbolico di quella legge e i suoi limiti concreti. Era un primo passo, certo ma non sufficiente.

Nel tempo è emersa, con sempre maggiore chiarezza tecnica e scientifica, che il verde urbano non è un elemento accessorio delle nostre città ma un’infrastruttura vitale, da cui dipendono salute pubblica, qualità della vita, coesione sociale e resilienza climatica dei territori.

Perché serve una riforma

La Legge 10 /2013 ha avuto il merito di accendere un faro sull’importanza del verde nelle politiche urbane. Ha introdotto strumenti come il censimento arboreo, il piano e il regolamento del verde. Ma il carattere non vincolante di queste misure, l’assenza di un coordinamento tra i diversi livelli di governo e la mancanza di un impianto sanzionatorio hanno reso difficile, in molti casi, il suo pieno dispiegamento. Basta guardare i dati ISTAT sul verde urbano delle nostre città.

Oggi viviamo in un contesto ben diverso: l’emergenza climatica, la crescente disuguaglianza ambientale e i mutamenti normativi (come la riforma dell’articolo 9 della Costituzione) ci impongono una visione più ambiziosa, capace d’incidere concretamente sulla pianificazione urbana e sulla gestione del territorio.

L’articolo 9 come fondamento di una nuova visione

L’articolo 9 della Costituzione, aggiornato nel 2022, ci dice con chiarezza che la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è interesse primario della Repubblica, anche per le future generazioni. Tale disposizione costituzionale non si limita a un’affermazione di principio, ma richiede un’azione concreta, capillare e uniforme sul territorio nazionale.

Essa concorre direttamente alla promozione della coesione territoriale, nella misura in cui impone che la qualità ambientale e i servizi ecosistemici non siano appannaggio di alcune aree urbane privilegiate, ma diritti ambientali garantiti equamente a tutti i cittadini, indipendentemente dal contesto geografico o socio-economico.

La proposta di riforma, in coerenza con l’art. 9 della Costituzione, non si limiti a correggere la Legge 10/2013, ma ne riscriva profondamente l’impianto. Una vera legge quadro per il verde urbano, che definisca principi, obblighi, strumenti e responsabilità in modo chiaro e coerente.

Cosa cambia per i Comuni

Il cuore della riforma devono essere i Comuni, protagonisti nella pianificazione e gestione del verde urbano, attraverso precisi obblighi, ma anche strumenti di supporto. In particolare:

  • Ogni Comune dovrà adottare un Piano comunale del verde, integrato nel proprio piano urbanistico generale.
  • Viene introdotta la Carta dei servizi ecosistemici, quale documento del Piano del Verde, che identifica, mappa e valorizza i benefici offerti dal verde urbano.
  • Sarà obbligatorio un censimento informatizzato della vegetazione urbana.
  • Dovrà essere redatto e aggiornato un Regolamento del verde, che valga sia per il pubblico sia per il privato.
  • Ogni anno sarà predisposto un Bilancio arboreo, da presentare in Consiglio comunale e rendere pubblico.

Chi rispetta questi obblighi potrà accedere al Fondo nazionale per il verde urbano e godere di specifici incentivi. Chi non lo fa, invece, sarà escluso dalle premialità. Inoltre la legge dovrà prevedere un Registro nazionale dei Comuni virtuosi, utile non solo per distribuire risorse ma anche per valorizzare le buone pratiche e favorire il confronto tra territori.

Sappiamo però che non tutti i Comuni partono dalle stesse condizioni. Ecco perché la legge deve prevedere supporti regionalipiattaforme digitali condivisesponsorizzazioni sostenibili e partenariati pubblico-privati, così da facilitare l’attuazione anche nei contesti con minori capacità amministrative.

La proposta di Legge dovrà rafforzare e aggiornare la “Giornata nazionale degli alberi”, promuovendola come strumento di educazione ecologica e cittadinanza attiva: introducendo nuove modalità di attuazione dell’obbligo di messa a dimora di un albero per ogni neonato o adottato, superando i limiti imposti dalla carenza di suolo disponibile e valorizzando i progetti di riforestazione e le piattaforme digitali per la tracciabilità.

Vengono ridefinite le competenze dello Stato, delle Regioni e dei Comuni in chiave integrata e cooperativa. Occorre, tuttavia, valorizzare il Comitato nazionale per il verde urbano, organismo permanente con funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti istituzionali, accademici e della società civile.

Occorre, inoltre, introdurre l’adozione biennale della Strategia nazionale per il verde urbano, strumento vincolante di programmazione, e integrare la pianificazione verde nei piani climatici e di rigenerazione urbana.

Fiscalità ecologica e invarianza finanziaria: si può fare

Uno degli aspetti più delicati dovrà riguardare la compatibilità finanziaria della legge. In molti si chiedono: come si finanzia tutto questo? La risposta sta nel coniugare due principi: fiscalità ecologica e invarianza finanziaria.

Nella proposta non si prevedono nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Le risorse vengono recuperate razionalizzando la spesa ambientale esistente, sfruttando i fondi europei (PNRR, FESR, LIFE, ecc.) e attivando strumenti come le compensazioni ecologiche e le sponsorizzazioni ambientali.

Nello stesso tempo, si introducono con maggiore chiarezza misure d’incentivazione fiscale (detrazioni, deduzioni) a favore di chi realizza tetti verdiinfrastrutture ecologichede-impermeabilizzazioni o investe nella cura del verde urbano. In questo modo viene premiato chi contribuisce attivamente alla transizione verde, anche dal basso.

Conclusioni

Questa proposta di riforma mira a colmare un vuoto normativo strategico, elevando il verde urbano a elemento centrale delle politiche pubbliche per la salute, l’equità territoriale, la bellezza dei luoghi, la resilienza climatica e la sostenibilità sociale.

Attraverso l’approvazione di una nuova legge quadro, fondata sull’articolo 9 della Costituzione e coerente con gli obiettivi internazionali ed europei, l’Italia si dota di uno strumento giuridico moderno, equo e lungimirante per garantire città più vivibili, eque e sostenibili per le generazioni presenti e future.

A tale proposito, sono essenziali il confronto pluralistico e il contributo tecnico-operativo delle realtà che quotidianamente operano sul territorio, in quanto rappresentanti di una condizione indispensabile per costruire una normativa efficace, fondata sull’evidenza e orientata al bene comune.

Dott. Agr. Giuseppe Sarracino (Vice Presidente Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini)

4 commenti

I commenti sono chiusi.