Pula, Agumu, abusi edilizi dentro le serre Palomba, cartello di sequestro

In assenza di autorizzazione paesaggistica il permesso di costruire è inefficace

Importante pronuncia della Corte di cassazione sui rapporti intercorrenti fra l’autorizzazione paesaggistica e il titolo abilitativo urbanistico-edilizio.

del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)

La recente sentenza Corte cass. Sez. III, 28 luglio 2025, n. 27674 ha inteso ricordare il carattere vincolante dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) rispetto al titolo abilitativo urbanistico-edilizio, di qualsiasi natura, in tutte le aree tutelate con il vincolo paesaggistico/ambientale.

E’ ben noto, infatti, che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico” che intendano realizzare qualsiasi opera sono tenuti ad “astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione”.

Pertanto, “’la mancanza di autorizzazione paesaggistica rende di fatto le opere ineseguibili e giustifica, in caso di realizzazione, provvedimenti inibitori e sanzionatori in quanto realizzati in violazione del divieto di cui all’art. 146, comma 2, del d. lgs. n. 42/2004 e, di fatto, in assenza di un titolo autorizzativo; correlativamente il titolo edilizio nel frattempo eventualmente rilasciato, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non è invalido, ma è inefficace’ (Cons. St., Sez. 6, 5 settembre 2022, n. 7701.”.

L’assenza della vincolante autorizzazione paesaggistica comporta, in caso di realizzazione dell’opera, i provvedimenti inibitori e sanzionatori di legge, amministrativi e di natura penale, come il sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.), l’ordinanza di rimessione in pristino (art. 167 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), la condanna alla reclusione, alla demolizione dell’opera abusiva e al ripristino ambientale (art. 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).   

Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)