A pochi giorni dalla pubblicazione del D.L. 175/2025 su Transizione 5.0 e aree idonee, arrivano ulteriori aggiornamenti al D.Lgs. 190/2024 Testo Unico Rinnovabili.
di Patrizia Pezzuoli (Comitato di Modena del Forum Salviamo il Paesaggio)
La Commissione Europea nel luglio 2025 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il non completo recepimento della Direttiva RED III (raggiungimento della quota FER di 131 MW da installare con accelerazione delle procedure autorizzative di cui 80 MW già attivi), il cui TU 190/2024 nazionale sulle energie rinnovabili entrato in vigore nel dic. 2024 prevedeva che le zone di accelerazione dovessero essere individuate dalle Regioni nelle aree definite idonee come minimo inderogabile di ciascun piano regionale. I tempi massimi di elaborazione dei piani regionali erano fissati all’agosto del 2025 e in caso di inadempienza i poteri sarebbero stati sostituiti dal MASE.
Il Decreto correttivo al TU anche a seguito della sentenza del TAR LAZIO (n. 9155/2025) ha introdotto modifiche essenziali alla normativa sulle aree idonee con riscrittura della norma TU. Nel testo appare immediata la centralizzazione del potere attuativo conferito allo Stato e depotenziamento della discrezionalità regionale e soppressione della derogabilità delle varianti urbanistiche dei Comuni. La precedente L. 190/2024 assicurava l’opportunità alla deroga mediante l’applicazione delle norme urbanistiche del D.P.R. n. 380/2001, richiamo sparito dal testo, dichiarando illegittimità alla inidoneità di terreni agricoli e aree dentro a parchi tutelati, da valutare questi ultimi caso per caso.
Il Decreto velocizza gli interventi semplificando ulteriormente la procedura autorizzativa e ampliando quelli soggetti alle procedure semplificate (PAS – elenco nell’All.B) non più soggetti a VIA, omologa le Regioni, toglie poteri decisionali alle Amministrazioni pubbliche e agli Enti preposti alla tutela, per i quali è richiesto il parere – ma non vincolante – nelle aree idonee.
I termini del procedimento di Autorizzazione Unica sono ridotti di un terzo.
In particolare, rientrano nella PAS gli interventi che interferiscono con vincoli relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, alla difesa dal rischio idrogeologico, alla difesa nazionale, alla salute e alla pubblica incolumità, inclusi rischio sismico, vulcanico e prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di tutela di alcuni beni paesaggistici dal Codice dei beni culturali.
Si ridefinisce il concetto di “avvio della realizzazione degli interventi”, stabilendo che esso decorre dalla data di assunzione della prima obbligazione giuridicamente vincolante (stipula del contratto) che rende l’investimento irreversibile, sostituendo la precedente definizione che faceva riferimento all’inizio dell’allestimento del cantiere o ad attività analoghe in loco.
Da oggi quindi non è possibile derogare al principio di interesse pubblico prevalente per gli impianti FER localizzati nelle aree idonee e zone di accelerazione, aree inserite nella mappatura interattiva pubblicata sul portale del GSE.
Il decreto dà alle Regioni e alle Province autonome 120 giorni per individuare, con propria legge, ulteriori aree idonee, rispettando gli obiettivi di potenza installata al 2030, individuando siti di ripotenziamento, degradati o dismessi, infrastrutture pubbliche, e per l’installazione del fotovoltaico, aree agricole racchiuse in un perimetro che disti non più di 350 metri da stabilimenti industriali sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri, edifici, strutture edificate e relative superfici pertinenziali, aree a destinazione industriale/logistica/direzionale, invasi idrici e laghi di cave dismesse.
Rimangono inalterate le fasce di rispetto massime inderogabili dai beni tutelati: impianti eolici con fascia di rispetto massima di 3 Km e impianti fotovoltaici con fascia di rispetto massima di 500 metri.
Eliminato il meccanismo di opposizione dei Comuni in caso di variante urbanista; il Decreto garantisce le compensazioni di tipo ambientale o territoriale agli Enti, calcolate sul valore della produzione attesa nei primi cinque anni, al netto dell’energia autoconsumata, con un minimo dell’1% e un massimo del 4%.
Agrovoltaico
Le operazioni speculative che sottraggono terreno fertile alle aziende agricole, alterano il mercato fondiario e mettono gli agricoltori in una posizione di totale svantaggio. La normativa europea e nazionale ha progressivamente incentivato modelli di produzione energetica compatibili con l’uso agricolo dei suoli, subordinando tuttavia l’ammissione agli incentivi alla preservazione della funzione produttiva del fondo.
Le misure del PNRR – inclusi i bandi per l’agrivoltaico finanziati dal Regolamento (UE) 2021/241 – hanno rafforzato questa impostazione, promuovendo impianti che integrano fisicamente ed economicamente la produzione agricola con quella energetica, mediante tecnologie elevate e strumenti di monitoraggio agronomico. In definitiva, se da un lato l’apertura ai terreni agricoli può apparire come un gesto di pragmatismo normativo, funzionale a garantire la rapida attivazione di capacità rinnovabile e per le associazioni del settore non genera “consumo di suolo”, dall’altro, solleva interrogativi di coerenza con le politiche ambientali e agricole di lungo periodo.







