L’articolo 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (“Decreto Bollette”, convertito dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49) introduce un procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di impianti di data center. Nel nome della rincorsa all’intelligenza artificiale, la nuova disciplina distrugge la valutazione di impatto ambientale e indebolisce la possibilità di partecipazione della popolazione ai processi decisionali.
di Enrico Duranti – Comitato Ciarlasco per la Tutela del Territorio
In questi giorni si discute molto della nuova normativa introdotta dal DL 21/2026 per i Data center. In pratica, tutto l’iter autorizzativo sarà in un unico procedimento ambientale, dove la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) andranno in parallelo.
Questo tipo di procedimento unico è stato stabiliti in passato per piccoli impianti, non di competenza regionale e nazionale, mentre ora si vuole estendere questo modus operandi anche alla questione dei data center.
I data center sono sempre più contrastati dalle comunità locali, a livello italiano e internazionale, per gli studi scientifici indipendenti, che dimostrano l’esistenza di parecchi problemi, oltre agli effetti diretti proprio dove sono in funzione. Negli Usa, paese all’avanguardia, è sempre più forte la protesta popolare contro le conseguenze di natura ambientale e anche sociale.
In Italia, dove è in corso un piano di investimenti esteri senza precedenti con decine di progetti, non esiste una legge ambientale consolidata sui data center e quindi le autorità, anche su pressione delle opposizioni delle comunità, hanno ben capito di dover produrre una stretta normativa, per favorire lo sviluppo dei progetti stessi. Il Ministero dell’Ambiente è ormai saturo di osservazioni da parte dei cittadini nei vari procedimenti di VIA, al punto di rallentare fortemente i progetti. Se, fino a marzo di quest’anno, nessun cittadino aveva presentato osservazioni (anche per la mancanza di informazione nei territori dei progetti), ora siamo di fronte alla nascita di una vera e propria opposizione popolare.
Questo è il motivo di questa legge che viene spacciata come utile per accelerare i procedimenti e, invece, mira a distruggere la valutazione di impatto ambientale e il ruolo di partecipazione della popolazione ai processi decisionali.
Il primo aspetto di questa legge da verificare è quindi la sua conformità al diritto ambientale e al diritto di informazione e partecipazione della popolazione.
Mettere insieme la VIA e l’AIA in un unico procedimento autorizzativo, vuol dire scardinare completamente il diritto ambientale. Per dimostrare questa nostra tesi è utile fare un passaggio proprio sul diritto ambientale e sulla differenza sostanziale tra VIA e AIA, come strumenti di valutazione.
La VIA deriva dai trattati europei sull’ambiente e si fonda sul principio della cosiddetta “azione preventiva”.
In base alla direttiva 85/337/CEE, in particolare all’art. 3, la valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
– l’uomo, la fauna e la flora;
– il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
– l’interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
– i beni materiali e il patrimonio culturale.
La VIA deve intervenire non solo preventivamente, ma anche in uno stadio antecedente a quello dell’autorizzazione di lavori. Questo concetto viene recepito proprio dalla direttiva 85/337/CEE all’art. 2 comma 1 “Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto”.
Come riconosciuto dal Consiglio di Stato del 12 aprile 2021, n. 2949, la “portata complessiva” dell’analisi svolta in sede di VIA, “[…] non […] una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma […] una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio –economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione-zero […]”.
Tale analisi, come indicato dal Consiglio di Stato, si traduce in una decisione finale “[…] schiettamente discrezionale […] sul versante tecnico e anche amministrativo […]” e risulta preordinata alla tutela (certamente in chiave preventiva) dell’habitat umano, inteso come valore primario e assoluto.
Si tratta, dunque, di una valutazione che non si esaurisce certo in un’applicazione meramente oggettiva di regole scientifiche e tecniche (come accade, a titolo di mero esempio, in sede di definizione dei limiti di emissione in atmosfera di un camino di un impianto soggetto ad AIA) ma, al contrario, “[…] presenta […] profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale […]”.
È nella Via che si concretizza la funzione amministrativa per eccellenza e il “luogo” dove vengono comparati e contemplati gli interessi pubblici, da un lato, e gli interessi privati, dall’altro. Proprio per questo, la Via prefigura un modello di istruttoria aperto al pubblico e recepisce la Convenzione di Aarhus nell’art. 24 del dlgs 152/06.
Il Consiglio di Stato, invece, individua l’elemento di distinzione tra VIA e AIA, qualificando quest’ultima come “[…] l’atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa, nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell’impianto […]”.
Ne deriva che l’AIA si focalizza sugli aspetti gestionali di un impianto inquinante, con lo scopo di valutare le migliori tecniche disponibili, di prevenzione degli inquinanti, ecc…
La valutazione dell’AIA è di carattere puramente tecnico, mentre quella della VIA è di carattere discrezionale e verifica il rapporto costi benefici, anche a livello sociale, di un progetto.
La tutela dell’ambiente assicurata in sede di AIA è, quindi, in primo luogo una tutela di carattere prettamente tecnico che, risolvendosi nell’individuazione delle prescrizioni puntuali da rispettare nella fase di avvio, funzionamento e decommissiong dell’impianto, assicura una tutela integrata delle varie matrici ambientali.
Ai sensi del Consiglio di Stato, VIA e AIA, infatti, sono due istituti accomunati dal medesimo fine: appunto, la tutela preventiva e integrata dell’ambiente (come espressione del più generale principio di precauzione). Ciò che sembra distinguere VIA e AIA è, allora, la natura delle valutazioni svolte nell’ambito dei due procedimenti.
Per quanto diverse, AIA e VIA sono, quindi, in ogni caso accomunate nel fine ultimo perseguito e legate “a doppio filo” dal medesimo principio ispiratore, quello di precauzione.
A riprova di tale assunto occorre richiamare, in ultimo, le previsioni di cui all’art. 26 del D.lgs. 152/2006, a norma del quale il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione integrata ambientale. Ciò a dimostrazione della diversità tra i due istituti (che non si sovrappongono e, quindi, non costituiscono una mera duplicazione l’uno dell’altro) e della loro comunanza di scopo.
Un nodo centrale del rapporto tra i due titoli riguarda l’efficacia vincolante dei relativi esiti, governata da un principio di asimmetria. La giurisprudenza ha statuito il principio di preclusività secondo cui “una valutazione di impatto ambientale (VIA) negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 313 del 2015; Sezione IV, n. 3795 del 5 maggio 2025).
Al contrario, il conseguimento di una VIA favorevole non vincola l’amministrazione al rilascio dell’AIA, in quanto “legittimamente, può essere negata l’AIA anche in presenza di una VIA positiva, poiché soltanto l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 313 del 2015; Sezione IV, n. 3795 del 5 maggio 2025). La VIA, dunque, non esaurisce la valutazione di compatibilità, restando l’AIA il baluardo finale per la verifica della sostenibilità operativa dell’impianto.
Alla luce di questi principi di diritto ambientale è necessario domandarsi se il procedimento unico per i data center, stabilito nel DL 21/2026, garantisca ancora un’autonomia della VIA rispetto all’AIA.
Come possono una Via e un’AIA andare di pari passo in un unico procedimento, quando la prima è del tutto preventiva per la seconda…?
Con questo decreto legge, viene scardinata la VIA e tutto il diritto ambientale che si basa sui principi riconosciuti a livello comunitario, come il diritto di prevenzione e precauzione.
Questo è il classico decreto d’urgenza che spiana la strada ai progetti, a scapito di ambiente, salute e comunità.
È ormai consolidato a livello mondiale, il tentativo dei governanti, sotto pressione da parte del grande capitale oligopolistico, di eliminare tutte quelle leggi ambientali che creano problemi agli investimenti. Lo abbiamo visto in questi anni negli USA (soprattutto con l’amministrazione Trump, che ha cercato di azzerale tutte le normative ambientali) e lo vediamo ora anche in Unione Europea, in primo luogo in Italia. Questa norma conferma e consolida la tendenza mondiale di distruzione del diritto ambientale.
In un mondo sempre più alle prese con il problema climatico e ambientale, dopo anni di malgoverno invece di tutelare l’ambiente, la salute e lo stesso clima minacciato, si preferisce togliere di mezzo qualsiasi vincolo che possa minare i profitti degli oligopoli. È la tendenza del capitalismo contemporaneo, che vuole libertà assoluta, compresa la libertà di inquinare e distruggere i territori.
Questa legge viene spacciata come necessità assoluta nel nome della rincorsa all’intelligenza artificiale su scala globale. Quante volte ci hanno detto che senza queste infrastrutture non potranno esserci tutti i nuovi servizi.
Non è scopo di questo testo analizzare l’utilità o meno di questa tecnologia, ma una cosa va ribadita: se effettivamente c’è uno scopo, una utilità, perché non fare un piano nazionale di sviluppo dei data center che verifichi le reali necessità in termini quantitativi e le rapporti in una valutazione ambientale strategica di scala nazionale? Un piano nazionale potrebbe aiutarci a capire quanti data center effettivamente possano servire e, soprattutto, a stabilire regole precise per individuarne le migliori caratteristiche e le localizzazioni ottimali.
Mentre oggi, purtroppo, si rincorre l’investimento estero, in pieno stile coloniale, in assenza di un piano del genere e si scardina il diritto ambientale nel nome di uno Stato di Necessità.
È proprio in questo modo che dallo Stato di Necessità si passa allo Stato di Eccezione, dove l’annullamento della legge o un suo ridimensionamento diventa eccezione e paradigma del pensiero dominante.
La legge è stretta, per questo annullo la legge!!! Questo è il motto che accomuna a livello mondiale i vari governi nella rincorsa all’intelligenza artificiale.
Lo stato di eccezione (concepito dal filosofo nazista Carl Schmitt nel suo celebre saggio “La Dittatura”) si sposa benissimo con il pensiero, sempre più diffuso in ambito economico, che si richiama alla scuola austriaca di Von Mises, dalla quale è nata la scuola dell’anarcocapitalismo di Rothbard e da cui prendono spunto proprio gli oligarchi delle Big Tech, a partire da Peter Thiel e Alexander Karp di Palantir.
La battaglia per la difesa dell’ambiente e per uno sviluppo razionale di questa tecnologia deve proprio partire dalla difesa del diritto ambientale e dal contrastare il tentativo di questo governo di distruggere un diritto acquisito con anni di battaglie e studi scientifici. Occorre una battaglia nazionale, in grado di contrastare una legge folle, introdotta nel famoso “decreto bollette”.








Prima cosa: non si può fare “analisi” su una cosa che non esiste, che è in divenire. Non puoi “analizzare” i “datacenter” perché non sai cosa sono e a cosa servono, quello che puoi fare è fare spazio per qualsiasi cosa possa venire nei prossimi anni oppure impedirla a prescindere. La cosa che preoccupa è che l’Italia e l’Europa sono solo un mercato per le aziende americane e cinesi che vendono hardware, software e servizi basati sui “datacenter”. Quindi stiamo facendo spazio ad altri perché ci vendano prodotti e servizi, nel timore che se non li compreremo non saremo “partecipi” di una qualche “rivoluzione digitale”.
Seconda cosa: l’unico problema vero dei “datacenter” è che consumano tanta corrente elettrica. Non a caso insieme ai “datacenter” si prevede la costruzione di reattori nucleari per alimentarli. Cosi come non è previsto che la popolazione possa obbiettare riguardo la costruzione del “datacenter”, a maggior ragione non deve potere obbiettare per il reattore nucleare e i depositi di materiale radioattivo. Se prende fuoco un “datacenter” è una cosa brutta perché brucia della plastica ma non è la fine del mondo, bruciano di continuo i depositi. se c’è un incidente in un reattore nucleare bisogna evacuare in un raggio di decine di chilometri attorno e la cosa non è temporanea, è semi-permanente.
A cosa serve un “datacenter”? A vendere servizi di automazione, più che altro destinati a sostituire la forza lavoro impiegatizia. Per esempio sempre di più il lavoro di programmatori e amministratori di sistema è svolto da “intelligenza artificiale” (che poi è un sistema esperto, cioè un software sofisticato con una libreria di casi). La ragione è sempre la stessa, la macchina non si lamenta, svolge tanti lavori ripetitivi in poco tempo ed è precisa. In futuro tanti lavori andranno a sparire, che ne so, impiegati di banca, consulenti finanziari, commercialisti, ecc.