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Il paesaggio agrario è paesaggio a tutti gli effetti, per chi ancora non lo riteneva tale

A sancire il principio è la Sentenza n. 127/2026 della Corte Costituzionale. Ne deriva che l’interesse alla realizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili non può considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni.

di Endri Orlandin

La recente pubblicazione (16 luglio 2026) della Sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 14 aprile 2026 sulla “disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” ha sancito in maniera definitiva e insindacabile come: “ ‘paesaggio’ è, tipicamente, anche il paesaggio agrario”.

Tale formulazione dovrebbe generare automaticamente una ricaduta sui contenuti e sull’applicazione del DLgs 42 del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” che, assimilando i contenuti della legge 1497 del 1939 e della legge 431 del 1985, ha sinora omesso il valore paesaggistico del paesaggio agrario (non avendolo mai ricompreso all’interno dei beni da sottoporre a tutela).

La Sentenza dimostra come l’articolo 9 della Costituzione, anche nella sua attuale formulazione, accorda tutela non soltanto all’ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi, ma altresì al paesaggio (ipotesi che molti sostenitori della novellazione apportata all’articolo 9 nel 2022 non davano per così scontata).

In particolare, la Corte Costituzionale ha voluto affermare che “già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo”, precisando che “per questo l’articolo 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della ‘tutela del paesaggio’ senza alcun’altra specificazione” e che “in sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale” (sentenza n. 367 del 2007).

L’interesse alla realizzazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili non può pertanto considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio e delle coltivazioni.

Del resto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex multis, sentenze n. 184 del 2025, n. 121 e n. 77 del 2022, n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019), nel rilevare che il principio fondamentale di massima diffusione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, cui è ispirata la normativa europea, trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’installazione delle relative apparecchiature, ha contestualmente ammesso la legittimità di eccezioni “ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti” (sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012).

La norma contestata ha l’obiettivo di delineare un’interpretazione equilibrata e logica tra interessi che hanno la stessa importanza dal punto di vista costituzionale. Tutti questi interessi, anche se sotto aspetti diversi, sono legati alla salvaguardia dell’ambiente; tra questi rientrano la protezione del paesaggio agrario, delle colture, del suolo, della biodiversità e della transizione ecologica.

Il rapporto dell’homo sapiens con il resto delle specie viventi (animali o vegetali che siano) è stato sempre di tipo predatorio, ma al giorno d’oggi lo è ancor di più. Perché le tecnologie ci permettono di estrarre le risorse più rapidamente, di trasformare l’ambiente che ci circonda con sempre maggiore impeto, di rafforzare il nostro dominio sulle altre specie.

Stiamo assistendo, ormai da tempo, a uno scontro tra due visioni opposte: a un estremo “l’ambientalismo industriale e globalista”, volto a sostenere imprese che, usando come pretesto dapprima il protocollo di Kyoto e successivamente l’accordo di Parigi (passando per l’emendamento di Doha) sulla riduzione dei gas serra e la lotta al cambiamento climatico, cercano soprattutto profitti immediati. Queste imprese realizzano parchi eolici dove le condizioni climatiche sono più favorevoli (valli montane, appennini, colline, mare, non importa dove) e campi di pannelli fotovoltaici nelle pianure e in collina dove l’irraggiamento è maggiore. All’altro estremo, comunità che amano e difendono la bellezza dei paesaggi, dove gli abitanti vogliono riscoprire e valorizzare le proprie radici culturali legate alla terra, all’agricoltura e alle tradizioni. Queste vere e proprie comunità di pratica di paesaggio puntano a uno sviluppo più equilibrato, basato sulla filiera eno-gastronomica di qualità, sull’agriturismo, su nuovi modi di vivere e sulla rivitalizzazione dei borghi antichi. Ciò significa riappropriarsi della propria storia, ripristinare e restaurare il patrimonio culturale, prendersi cura del paesaggio agrario in maniera proattiva e coerente, dando luogo a produzioni agricole e artigianali legate al territorio, riscoprendo saperi, sapienze e tradizioni, sia pratiche sia orali, a rischio di perdita definitiva. Per tale motivo difendono il paesaggio e si assumono una responsabilità collettiva nei suoi confronti, in quanto lo intendono come patrimonio identitario e conoscitivo, memoriale da trasmettere alle generazioni future.

La nostra responsabilità nei confronti dei luoghi è pari al rispetto che dobbiamo all’alterità, all’umanità e alla cultura. In essa risiede, infatti, la salvaguardia delle identità, la tutela delle diversità e l’opportunità di dialogo tra singolarità.

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