Il TAR del Veneto annulla l’autorizzazione regionale dell’impianto di biometano previsto a Sarzano (RO) per la presenza dell’Aglio Bianco Polesano DOP, parte integrante dell’ecosistema economico, agricolo e culturale del territorio.
Nello scorso aprile, il TAR del Veneto ha annullato l’autorizzazione regionale relativa all’impianto di biometano di Sarzano (RO), motivando la propria decisione con la presenza nel territorio dell’Aglio Bianco Polesano DOP, che non rappresenta un elemento agricolo neutrale bensì costituisce parte integrante dell’ecosistema economico, agricolo e culturale del territorio. Qualsiasi produzione DOP non è, peraltro, delocalizzabile, vivendo proprio grazie al legame con il territorio che la origina, il paesaggio e la comunità che la custodisce.
La decisione del TAR veneto, a detta di Massimo Tovo (presidente del Consorzio di tutela dell’Aglio Bianco Polesano DOP), rappresenta un risultato molto importante per tutti coloro i quali sono impegnati a difendere un territorio fondato sulla qualità agroalimentare, non come semplice valore economico ma anche a livello identitario e culturale.
Un successo che ne segue altri simili, frutto dell’opposizione di altri Consorzi di Tutela italiani a progetti energetici chiaramente non compatibili con i territori delle denominazioni: dal Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria (BR) DOC, contrario a un impianto eolico ritenuto potenzialmente lesivo del paesaggio e dell’identità locale, al Consorzio Vini Suvereto e Val di Cornia (LI) contro un grande parco solare, che avrebbe sostanzialmente modificato la vocazione agricola, turistica e paesaggistica di quell’area.
La sentenza del TAR Veneto compie un primo passo fondamentale in ottica di maturazione giuridica e culturale del sistema italiano delle Indicazioni Geografiche, soprattutto affermando che i territori delle DOP e delle IGP non sono semplici spazi agricoli neutri, quindi disponibili a qualunque trasformazione. Anche la produzione di energie rinnovabili deve fare i conti con gli ecosistemi nei confronti dei quali andrebbe a impattare: si tratta di ecosistemi economici, culturali e sociali, realizzati nel tempo grazie a regole condivise, investimenti pubblici, reputazione, biodiversità, ecc e comunità produttive. Come dice il TAR, in presenza di produzioni DOP, non basta verificare la sola compatibilità urbanistica o tecnica di un impianto, bensì è necessario valutare con la massima attenzione le possibilità che l’intervento possa compromettere o interferire con le finalità di tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, nonché con le tradizioni agroalimentari locali previste dalla normativa nazionale.
Un vero e proprio cambio di paradigma per il sistema delle DOP e delle IGP, a lungo identificato soprattutto a livello commerciale o produttivo, come strumento utile a certificare un prodotto, proteggerne il nome e garantirne l’origine. Le Indicazioni Geografiche sono diventate attualmente qualcosa di ancora più profondo: infrastrutture territoriali che organizzano il rapporto tra economia, ambiente e identità locale.
La sentenza del TAR veneto evidenzia in modo puntuale questo aspetto, senza limitarsi a sottolineare che nell’area esiste una produzione DOP, ma riconoscendo che la presenza dell’Aglio Bianco Polesano DOP contribuisce a definire la natura stessa del territorio. Tutto ciò relativamente al contesto agricolo complessivo dell’area (non solo della porzione di superficie interessata dall’impianto), al sistema produttivo, al paesaggio rurale e alla funzione reputazionale che la caratterizzano.
Stiamo vivendo un passaggio culturale, ancor prima che giuridico, che riconosce come le DOP non siano semplici “marchi” appiccicati su determinati territori, bensì elementi in grado di contribuire a modellarli nel tempo.
La sentenza non intende introdurre divieti assoluti ai nuovi impianti energetici nelle aree agricole interessate da produzioni DOP. Il punto centrale della decisione del TAR è l’obbligo di un’istruttoria adeguata per autorizzare un nuovo impianto, evitando di considerarne esclusivamente gli aspetti tecnici. Occorre accertare se l’opera possa alterare consolidati equilibri agricoli e interferire con produzioni di qualità, così come possa incidere sul valore identitario e competitivo di un territorio costruito in decenni di investimenti collettivi.
Si tratta dello stesso principio sempre più emergente anche a livello europeo: il Regolamento (UE) 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche, infatti, rafforza ancor più le connessioni tra IG, sostenibilità, ruolo dei gruppi di produttori, turismo e sviluppo territoriale.
Questa sentenza del TAR Veneto apre una nuova strada nuova alla tutela delle Indicazioni Geografiche, che parte dal territorio e non coinvolge soltanto gli scaffali, i ristoranti o le piattaforme digitali…







