Con la sentenza numero 06975/2025 della Terza Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio, pubblicata l’11 maggio scorso, viene riconosciuta l’incompatibilità di un impianto fotovoltaico a terra in un contesto paesaggistico in cui si rileva il rischio di saturazione di un territorio già interessato da numerose installazioni energetiche. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal Comune di Montalto di Castro, annullando il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e mettendo in evidenza che la classificazione di un’area come “idonea” alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può comportare l’automatica compatibilità ambientale del progetto, risultando prevalente il principio di tutela del paesaggio e della vocazione agricola rispetto all’iniziativa imprenditoriale…
La sentenza impone, dunque, anche ai ministeri di valutare ogni progetto “caso per caso”, ritenendo insufficiente il semplice richiamo agli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), del Piano per la transizione ecologica (PTE) e la classificazione delle aree ritenute “idonee”: occorre altro, occorre un reale bilanciamento tra l’interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili e la tutela del paesaggio e dell’ambiente. Occorre, cioè, tenere conto dello stato in cui versano i singoli territori.
Montalto di Castro era stata caratterizzata da impianti approvati negli anni tra il 2019 e il 2021 e puntualmente realizzati, che avevano con ogni evidenza saturato il suolo, andandosi a sommare alle tante installazioni già verificatesi nel periodo compreso tra il 2005 e il 2010.
Un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva dichiarato la compatibilità ambientale di un nuovo rilevante impianto fotovoltaico a terra denominato “Montalto Pescia”, dalla potenza superiore ai 65 megawatt, a cui il Comune si era opposto presentando un articolato ricorso ora accolto pienamente dal TAR laziale.
I giudici amministrativi hanno rilevato la mancata considerazione – da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – del parere negativo espresso dal Ministero della Cultura sul progetto; il MASE avrebbe “completamente ignorato” le valutazioni del MIC in cui si evidenziavano il forte impatto paesaggistico dell’impianto e il rischio di saturazione del territorio, già interessato da numerosi impianti energetici.
Nella sentenza viene inoltre ricordato come il Ministero della Cultura avesse segnalato il “notevole impatto delle opere sul paesaggio”, giudicando insufficienti le misure di mitigazione previste e denunciando una “forte pressione trasformativa” sull’area agricola interessata.
«Si tratta di una pronuncia di portata storica per il nostro territorio – affermano il Sindaco di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli e l’assessore all’urbanistica Marco Fedele – perché finalmente viene riconosciuto l’eccessivo insediamento, disordinato, degli impianti nelle nostre aree agricole e la trasformazione che le nostre campagne stanno subendo. Sono state riconosciute le nostre rivendicazioni a tutela del paesaggio e del contesto agricolo locale».
La sentenza, ovviamente, entra a far parte della giurisprudenza e rappresenta ora un importante elemento per qualsiasi iniziativa anche al di fuori dei confini di Montalto di Castro, cioè con valenza nazionale: se una zona è già densamente occupata da impianti per la produzione di energia provenienti da fonti rinnovabili, il principio di tutela del paesaggio e della vocazione agricola deve prevalere sull’iniziativa imprenditoriale.
Il ricorso era stato sostenuto anche dalla Regione Lazio, che nel procedimento aveva ribadito la “non idoneità ambientale e paesaggistica” dell’area, già oggetto di criticità in precedenti iter autorizzativi.
Il Tar ha quindi disposto l’annullamento degli atti impugnati; ora il Ministero dell’Ambiente – condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Montalto di Castro, quantificate in 4 mila euro oltre accessori di legge – potrà riesaminare il progetto attraverso una nuova istruttoria che dovrà essere conforme ai principi indicati nella sentenza.







