È incostituzionale la Legge della Sardegna n. 18/2025 che consentiva che gli interventi realizzati su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico potessero ottenere l’autorizzazione successivamente alla realizzazione delle opere: la previsione regionale invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
A cura di Patrizia Pezzuoli – Comitato modenese del Forum SALVIAMO IL PAESAGGIO
Lo ha sancito la Corte Costituzionale con sentenza 100/2026, bocciando le modifiche alla legge urbanistica della Regione Sardegna (L.R. 8/2016). La Consulta ha accolto il ricorso del Governo, ricordando che la legge nazionale di riferimento, R.D.L. n. 3267/1923, ammette solo l’autorizzazione prima di fare i lavori. Di conseguenza, chi realizza interventi senza permessi in aree vincolate dal punto di vista idrogeologico non potrà ottenere alcun via libera riparatorio a posteriori.
Su questa premessa, la Consulta (con riferimento alla legge reg. Sardegna n. 18/2025) ha dichiarato l’incostituzionalità della norma della Regione Sardegna che introduceva una sorta di “sanatoria idrogeologica” postuma, ricalcata sull’accertamento di doppia conformità edilizia (art. 36 D.P.R. 380/2001).
I motivi della bocciatura sono netti.
Il regio decreto sul vincolo idrogeologico noto anche come Legge Serpieri R.D.L. n.3267/1923, all’art. 7, ammette solo l’autorizzazione preventiva. Questa natura preventiva è un pilastro fondamentale e inderogabile per difendere la stabilità del suolo e il regime delle acque.
Anche se le funzioni pratiche sul vincolo sono state trasferite alle Regioni (art. 61 Codice dell’Ambiente), queste non hanno il potere di alterare la struttura del procedimento autorizzativo eliminando il controllo preventivo. L’autorizzazione postuma abbassa il livello di protezione ambientale, e perciò è vietata anche in caso di violazioni puramente formali.
Scrutinando la norma sarda, la Consulta ha affermato che tali opere pertanto non possono ottenere alcun accertamento di compatibilità idrogeologica postumo. Una previsione regionale in tal senso violerebbe infatti l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» (che costituisce un limite anche alle competenze dello Statuto Speciale sardo). Tale rigore serve a impedire che i terreni vincolati subiscano denudazioni, perdano stabilità o turbino il regime delle acque con conseguente danno pubblico (art. 1 R.D.L. 3267/1923).
A supporto della propria norma, la difesa della Regione Sardegna aveva tentato di qualificare l’istituto non come un “condono”, bensì come una procedura di verifica ex post dei medesimi requisiti richiesti in via preventiva. La legge sarda consentiva infatti l’accertamento postumo solo per opere conformi alle norme e alle prescrizioni di massima e polizia forestale sia al momento della realizzazione che al momento della domanda, a patto di accertare l’assenza di pregiudizi per l’assetto idrogeologico. Questa tesi faceva leva su un filone della giurisprudenza di legittimità (es. Corte di Cassazione, Penale, sentenze n. 50500/2023 e n. 11960/2011) che, in presenza di violazioni esclusivamente formali, non ha escluso l’applicazione analogica dell’accertamento di conformità urbanistica (art. 36 T.U. Edilizia). Secondo tale orientamento, l’assenza di un istituto generalizzato di sanatoria nella legge statale non impedirebbe alle Regioni di introdurlo, dal momento che le funzioni sul vincolo idrogeologico sono interamente trasferite agli enti regionali ai sensi dell’art. 61, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006.
I casi di esclusione dal divieto
Per inciso, il divieto assoluto di sanatoria postuma non trova applicazione in due scenari specifici:
- opere oggetto di condono edilizio straordinario: ai sensi delle leggi speciali n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, per le quali è espressamente prevista una specifica procedura di parere o autorizzazione di compatibilità postuma (art. 32 L. 47/1985).
- interventi liberi: tutte quelle opere che, per loro natura, sono escluse a monte dall’obbligo di ottenere l’autorizzazione idrogeologica.
Il principio: la tutela ambientale è competenza esclusiva dello Stato
La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la difesa del suolo e la gestione del rischio idrogeologico rientrano nella materia della “tutela dell’ambiente” (art. 117, comma 2, lett. s, Cost.). Si tratta di una competenza esclusiva dello Stato, che funziona come una materia “trasversale”, interseca altri ambiti regionali (come il governo del territorio o la pesca) e impone un limite invalicabile.
Le Regioni possono legiferare in materia solo se lo fanno per migliorare gli standard di tutela previsti dallo Stato, mai per ridurli.
Lo scenario futuro: il rischio di un “blocco” per gli altri vincoli
La decisione della Consulta solleva un problema enorme per l’intero settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Se il principio della “insanabilità genetica” per carenza di una legge statale specifica venisse esteso, rischierebbero il blocco e l’impossibilità di regolarizzazione anche le opere realizzate in aree sottoposte a Vincoli idraulici (R.D.\ 523/1904) e Direttiva Alluvioni, Aree naturali protette (Legge 394/1991), Zone speciali di conservazione (Rete “Natura 2000”).
La sfida per il futuro
Mentre l’ordinamento ha digerito e regolamentato le sanatorie edilizie e paesaggistiche, molte altre tutele collaterali restano prive di una disciplina di regolarizzazione. Diventa quindi fondamentale che il futuro Codice dell’Edilizia affronti e risolva questo vuoto normativo, coordinando i permessi edilizi con i diversi vincoli (idrogeologici, forestali, idrici) che insistono su gran parte del territorio italiano.
Per approfondimenti:
Zone vincolate, no alle sanatorie (ilsole24ore.com)
Vincolo idrogeologico: incostituzionale la legge sarda che creava una “compatibilità idrogeologica postuma” per doppia conformità (Italiaius.it)
Sentenza Corte Costituzionale 100/2026 – Sanatoria postuma per vincolo idrogeologico e legge regionale (biblus.acca.it)







