Il cantiere del nuovo complesso alberghiero di lusso a Stresa è in piena attività. L’intervento avviene grazie ad una variante urbanistica che ha rovesciato il complesso di tutele dell’area e che risulta in contrasto con il parere emesso anni fa dal Consiglio di Stato. Il progetto, che prevede anche il restauro delle ville storiche esistenti, comporta ulteriori costruzioni e una edificazione massiva e pressoché totale dell’area. Il parco diventa un accessorio, subordinato all’esigenza costruttiva.
A cura di Italia Nostra Verbano-Cusio-Ossola
Importanti investimenti alberghieri si stanno riversando in questi ultimi anni sulle sponde del lago Maggiore: Stresa è uno dei Comuni che più e insieme ad altri ne sta “beneficiando”. Uno di tali interventi si sta realizzando all’interno di un’area sottoposta a tutela puntuale: due delle tre ville esistenti erano state sottoposte a tutela diretta, con dichiarazione di bene culturale (Villa Basile e Villa Mona), mentre l’intera area, originariamente destinata a parco, era stata fatta oggetto di un provvedimento di tutela indiretta, ossia doveva costituire la necessaria cornice di salvaguardia dei due beni principali tutelati. Italia Nostra VCO era stata in prima linea nel promuovere, con apparente successo, quelle tutele.
Utile ricordare come i governi locali non avessero mai apprezzato questi interventi e come uno di essi si fosse adoperato per sovvertire con una variante urbanistica quei risultati di tutela che erano stati perseguiti. Che la variante urbanistica fosse e sia illegittima non c’è difficoltà a sostenerlo, perché fu il Presidente della Repubblica a sottoscriverlo, respingendo un ricorso della proprietà e sposando il parere che l’autorevole Consiglio di Stato aveva emesso. Ora però il maxi-cantiere edilizio è in piena attività e, a nostro giudizio, contro ogni corretta previsione si sta realizzando il sovvertimento di quelle tutele che erano state conseguite. Proviamo a spiegarlo nelle righe che seguono, incapaci di trovare ragione a tanto piegarsi dei pubblici poteri (vorremmo scrivere doveri…).
Prescrizione n. 1:
“Che ogni intervento di trasformazione dell’area venga sottoposto alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonico e Paesaggistici”.La prescrizione è ovvia e non richiede commenti, salvo concludere che tale attività autorizzatoria si è esercitata nell’assentire una trasformazione complessiva del sito tutelato che confligge palesemente con gli stessi contenuti prescrizionali.
Prescrizione n. 2:
“Che non vengano poste in essere nuove edificazioni tali da recare pregiudizio, per dislocazione e volume edilizio, dimensionamento, profilo e altezza alle prospettive, alle visuali ed al godimento dei due edifici sottoposti a tutela, rispettandone la scala edilizia ed il particolare rapporto con il contesto esterno”.
Il progetto autorizzato, anche grazie all’utilizzo dei generosi parametri urbanistico/edilizi concessi dalla variante stralcio illegittima, si caratterizza con un’edificazione diffusa, massiva e pressoché totale dell’area. Sostenere che ai due edifici tutelati sia stato garantito il particolare rapporto con il contesto esterno, è affermazione contraria a ogni evidenza, laddove a ridosso dell’uno viene realizzato un nuovo edificio che neppure rispetta la distanza minima di mt. 10 tra edifici (prevista dall’art. 3.5 delle NTA approvate con variante stralcio della CC n. 68/2013) e che nell’area di stretta pertinenza dell’altro viene realizzata una tale quantità di nuova edificazione (vedi la nuova costruzione costituente edificio di ingresso principale alla struttura alberghiera, che mortifica, anziché preservarlo ed esaltarlo, il suo rapporto con il contesto. Quanto alla coerenza architettonica con l’esistente, essa sfugge alla comprensione del comune sentire, osservandosi sovrapporre edificazioni più tradizionali con altre più eclettiche, addirittura bizzarre, contrastanti con i contenuti prescrizionali dettati e con il comune sentire.
Prescrizione n. 3:
“Che eventuali nuove edificazioni adottino caratteristiche tipologiche e linguaggi formali tali da non risultare conflittuali con le caratteristiche formali degli edifici sottoposti a tutela e da non compromettere le condizioni ambientali del sito, distinto dalla presenza di più corpi di fabbrica distinti e distanziati di modesto volume e linguaggio formale eclettico, connessi da un’area verde; questo, sia privilegando modelli e materiali rispondenti alla tradizione locale, sia uniformandosi ai principi della buona qualità architettonica”.
Le nuove progettate edificazioni comportano, stante la loro pervasività, la totale modifica delle caratteristiche originarie del sito, dove prevaleva l’area a parco rispetto all’edificato. Il rapporto è totalmente capovolto: l’occupazione edilizia dell’area, sia in superficie sia al di sotto di essa, si realizza nella sua pressoché totalità; l’area a verde diventa un accessorio, subordinato a ogni altra esigenza costruttiva che è, invece, l’interesse primario perseguito e in corso di conseguimento.
Prescrizione n. 4:
“Che vengano salvaguardate – dove evidenziate – le tracce dell’originario assetto a giardino (viali, alti fusti, recinzioni, ecc.) garantendo alle costruzioni un’adeguata cornice verde”.
L’area dell’originario parco, posta a corredo delle ville, anziché essere ricostruita “dove evidenziate le tracce dell’originario assetto”, viene di fatto soppressa, occupata da un’edificazione addirittura invasiva, con estrema difficoltà inserita nella superficie libera disponibile grazie all’elevato rapporto di copertura (sc) previsto dalle norme di PRGC illegittimamente introdotte.
Il provvedimento emesso dalla Soprintendenza (non commentiamo quello di competenza regionale, il cui unico interesse sembrerebbe essere quello di salvaguardare le palme, divenute una specie aliena e invasiva) contiene invece valutazioni che sono in contrasto e in contraddizione con dineghi rilasciati in relazione a precedenti progettazioni.
Nel complesso emergono valutazioni e motivazioni che non sembrano sostenute da un’oggettiva e reale verifica dell’impatto che il progetto avrebbe potuto provocare sul sistema delle tutele in atto, quanto piuttosto il risultato di un’operazione cosmetica, atta a mitigare e sottovalutare quegli effetti, rendendo ammissibile il provvedimento autorizzativo ma contemporaneamente sottacendo contrasti con i provvedimenti di tutela. In particolare, la Soprintendenza omette completamente le considerazioni in merito alle distanze e agli spazi liberi tra nuova edificazione e la tutelata armonia architettonica, e recupero e valorizzazione del preesistente parco; nel contempo, però, essa prende in considerazione ed esalta unicamente gli aspetti più consoni alle tutele, quali il recupero e riutilizzo degli edifici oggetto di tutela, che il progetto complessivo mortifica.
Segui il blog della sezione VCO di Italia Nostra.







