È entrato in vigore il Decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE sul ripristino della natura. Il Decreto stabilisce ruoli e responsabilità delle autorità competenti e le forme di attuazione del Piano nazionale. Ancora presenti le criticità dell’invarianza finanziaria e della mancanza di riferimento alla presenza stabile del civismo ambientale.
A cura di Jasmine La Morgia (referente Campagna NRL Nature Restoration Law del Forum Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori)
Il 31 maggio scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80, con cui l’Italia ha adeguato il proprio ordinamento al Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, la Nature Restoration Law.
Il decreto formalizza – finalmente dopo quasi due anni – le autorità competenti, definisce le responsabilità amministrative e la governance nazionale per la redazione e l’attuazione del Piano Nazionale di Ripristino della Natura.
In particolare, l’articolo 2 individua nel Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’autorità competente per gli articoli del Regolamento relativi agli ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, agli ecosistemi urbani, alla connettività fluviale e ad altri ambiti ambientali.
Al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste è affidata la competenza, in coordinamento con Regioni e Province autonome, per gli ecosistemi agricoli e forestali, e concorre con il MASE per gli aspetti che riguardano impollinatori, ecosistemi marini, pesca, agricoltura e messa a dimora di nuovi alberi.
L’articolo 3 riguarda il Piano Nazionale di Ripristino della Natura che dovrà tradurre gli obblighi europei in misure, obiettivi, monitoraggi, priorità territoriali e azioni concrete.
Le autorità nazionali competenti devono promuovere la collaborazione tra i soggetti coinvolti, raccogliere dati e informazioni, assicurare concertazione, consultazione e divulgazione dei contenuti del Piano.
L’articolo 4 è forse il più rilevante per i territori, perché individua chi deve attuare il Piano.
Le responsabilità sono distribuite in base agli ecosistemi:
- Regioni, Province autonome, enti gestori delle aree protette e autorità di bacino sono coinvolti per ecosistemi terrestri, costieri, d’acqua dolce, Natura 2000, impollinatori ed ecosistemi agricoli;
- autorità di bacino, Regioni, enti gestori e anche Consorzi di bonifica possono essere coinvolti per la connettività naturale dei fiumi e delle pianure alluvionali;
- Regioni, Province autonome ed enti gestori forestali sono responsabili per gli ecosistemi forestali;
- Comuni, Città metropolitane e Province sono responsabili per gli ecosistemi urbani.
L’articolo 5 istituisce presso il MASE un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, con rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle Regioni e dell’ANCI, che deve assicurare il coordinamento tra le amministrazioni e il coinvolgimento dei soggetti interessati.
Il decreto costituisce un passaggio utile, ma conserva tutte le criticità che avevamo già esposto nelle audizioni nel corso del suo iter parlamentare: non prevede una presenza stabile del civismo ambientale, delle associazioni territoriali, dei comitati locali o delle comunità scientifiche indipendenti. Eppure sono proprio questi soggetti che spesso conoscono da vicino gli ecosistemi degradati, le aree minacciate, le criticità urbanistiche e le possibilità concrete di ripristino.
È rimasto il nodo dell’articolo 6 secondo cui le amministrazioni devono attuare il regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Questo è uno dei punti più problematici. Il ripristino della natura richiede dati, progettazione, monitoraggio, interventi, manutenzione, partecipazione pubblica, competenze tecniche e risorse economiche. Senza risorse dedicate, gli obblighi previsti saranno difficili da attuare.
Il decreto assume particolare importanza per gli ecosistemi urbani, perché attribuisce espressamente a Comuni, Città metropolitane e Province la responsabilità dell’attuazione del Piano per gli obblighi relativi all’articolo 8 del Regolamento europeo secondo cui tra il 2024 e il 2030 non deve esserci perdita netta di spazi verdi urbani né di copertura arborea urbana; dal 2031 dovrà invece esserci un incremento progressivo.
Dunque il riferimento è allo stato di fatto al 18 agosto 2024: se un’area è vegetata, alberata, permeabile, dotata di copertura arborea o funzionale alla biodiversità urbana, la sua trasformazione urbanistica va a incidere sugli obiettivi europei.
Questo è un passaggio tecnico molto importante: il Regolamento non ragiona solo in termini di “destinazione d’uso”, ma in termini di copertura reale del suolo e di funzioni ecosistemiche.
Per questo gli interventi che comportano:
- nuova impermeabilizzazione;
- perdita di vegetazione;
- abbattimento di alberature;
- riduzione della copertura arborea;
- trasformazione di aree verdi o permeabili;
- riduzione della continuità ecologica urbana;
dovranno essere valutati anche alla luce degli obblighi di ripristino.
La bozza del Piano Nazionale di Ripristino individua un indirizzo preciso: le perdite di spazi verdi urbani e copertura arborea successive all’entrata in vigore del Regolamento devono essere compensate nello stesso ambito amministrativo; per le previsioni trasformative non ancora realizzate, il Piano propone misure di sospensione e salvaguardia a partire dalla fase di invio del Piano alla Commissione europea.
Questo significa che il quadro è cambiato, comuni e amministrazioni locali dovranno verificare per ciascun intervento se c’è una perdita di spazi verdi urbani, se riduce la copertura arborea, se impermeabilizza suoli oggi permeabili, se incide su aree utili all’adattamento climatico, se peggiora la frammentazione ecologica, se compromette aree che potrebbero contribuire al ripristino, se prevede compensazioni ecologiche reali, locali, verificabili e tempestive.
La compensazione, inoltre, non può essere intesa come un semplice adempimento formale o economico: se si perde verde reale, occorre ripristinare verde reale. Se si perde copertura arborea, occorre ricostituire copertura arborea. Se si consuma suolo permeabile, occorre recuperare permeabilità e funzioni ecosistemiche.
Il tema è particolarmente urgente perché gli ecosistemi urbani sono quelli in cui si concentrano gran parte della popolazione, delle pressioni insediative, degli effetti delle isole di calore, del rischio idraulico e della perdita di suolo.
Il decreto e il Piano di ripristino rendono più importante il ruolo della cittadinanza attiva che può contribuire a individuare:
- ecosistemi degradati da ripristinare;
- aree verdi urbane minacciate;
- zone umide da recuperare;
- fasce fluviali e ripariali da rinaturalizzare;
- aree impermeabilizzate da depavimentare;
- corridoi ecologici interrotti;
- ambiti agricoli periurbani da tutelare;
- boschi urbani e coperture arboree da conservare;
- aree già trasformate che richiedono compensazioni ecologiche.
Il 1° settembre 2026 si potranno inoltre richiamare le misure di salvaguardia e sospensione delle previsioni di trasformazione sugli spazi verdi urbani e copertura arborea, se non ancora coperte da titolo abilitativo, in quanto contenute nel Piano nazionale trasmesso alla Commissione europea.
Per questo servono trasparenza, monitoraggio, partecipazione pubblica, criteri chiari di valutazione delle misure e una restituzione pubblica degli esiti della consultazione.
Il decreto attuativo è un primo passaggio. Ora occorre vigilare perché agli obblighi europei corrispondano scelte amministrative coerenti, soprattutto nei territori dove il consumo di suolo continua a sottrarre spazi verdi, alberi, suoli permeabili e biodiversità. E nelle città questo significa una cosa molto concreta: fermare la perdita di verde e copertura arborea, recuperare suoli, ricostruire connessioni ecologiche e riportare natura dove è stata cancellata o degradata.
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Nella foto in alto: Bosco Sanguigno © Comitato difesa alberi Pisa







