Terremoti e dissesto idrogeologico: urge riforma urbanistica. Se non ora quando?

Con le immagini dell’Emilia ancora negli occhi ci si chiede se il disastro si sarebbe potuto evitare.

Medolla, Finale Emilia, Cavezzo, Mirandola, San Felice sul Panaro sono gli ultimi comuni ad entrare nel lungo elenco che annovera L’Aquila, l’Irpinia, il Val di Noto, Assisi. Ma l’elenco dei disastri comprende anche tutte le vittime e tutti i danni provocati in un passato recentissimo dal dissesto idrogeologico: Sicilia, Liguria, Veneto.

Notizie che lasciano sgomenti, ma lascia altrettanto sgomenti sentire in tv un responsabile esperto (un amministratore?) che pretende e richiede a gran forza la costruzione immediata di nuovi capannoni in nuove aree. Ma non si fa prima a ricostruirli dove già c’erano? Non si devono comunque sgombrare le macerie? Andiamo a consumare suoli liberi in aree peraltro già sovraccariche? Se passa una tale linea aggiungeremo sventura a sventura.

Non servono dati numerici per rendersi conto di quanto il problema sia rilevante. Tre aspetti sono da considerare di fondamentale importanza per impostare un percorso di ripresa seguendo determinati criteri:

1)      Le conoscenze tecniche a disposizione di sismologi e ingegneri idraulici per la definizione di fasce, indici di pericolosità e via dicendo non tengono conto dellimprevedibilità degli elementi naturali. Per fare un esempio basti pensare a come sia cambiato il clima negli ultimi anni: se le autorità di bacino si basano sulle serie storiche della piovosità negli ultimi 50-100 anni per definire le fasce PAI, questo non implica necessariamente che gli stessi livelli di pioggia si registreranno anche nel futuro. Stesso discorso per i sismologi. Una faglia attraversa tutto l’arco appenninico: sebbene nell’area interessata l’ultimo terremoto sia stato nel 1916 (Rimini-Pesaro Urbino), questo non significa che il rischio sia da sottovalutare. Tuttavia questa prima considerazione non illustra certo le cause, come invece fanno le due seguenti.

2)      Dal punto di vista urbanistico in Italia si continua a costruire a livelli di consumo di suolo mostruosi (250mila ettari l’anno secondo le fonti più attendibili), elemento che scombussola completamente ogni equilibrio ambientale. A ciò bisogna aggiungere che gli edifici spesso vengono costruiti male, come dimostra quanto appena avvenuto in Emilia Romagna: a crollare sono state, sì, costruzioni ultracentenarie, ma anche capannoni industriali prefabbricati e assemblati che a dir tanto potevano avere 30-40 anni. C’è quindi anche una buona dose di noncuranza nei confronti degli edifici storici, che significa assenza di manutenzione e di adeguamento strutturale degli stabili.

3)      Il regime legale in cui si costruisce è variopinto: l’edilizia viene considerata spesso come investimento e, ancor peggio, come attività di riciclo di denaro sporco. È chiaro che in un quadro di questo tipo ogni discorso imperniato sulla sostenibilità, per dirla alla Camilleri, va a catafottersi . Bisogna reintrodurre seri principi di legalità nell’attività pubblica, specialmente per quanto riguarda il discorso degli appalti.

Detto questo è evidente che negli ultimi anni il nostro paese sta pagando decenni di assenza di pianificazione, territoriale ed economica.

Ora che l’attenzione pubblica è concentrata su queste tematiche, l’auspicio è che le istanze di riforma che da anni caratterizzano il dibattito urbanistico non cadano nuovamente nel vuoto.

Alcuni dei principi sui quali si dovrà fondare questa legge dovranno per forza di cose essere:

  • Messa in sicurezza del territorio naturale e urbanizzato;
  • Salvaguardia dell’ambiente, inteso come elemento di unione tra componenti naturali, paesaggistiche e culturali;
  • Contenimento del consumo di suolo;
  • Riutilizzo, riconversione funzionale e rafforzamento strutturale degli edifici esistenti.

Se non ora quando?


Francesco Siviglia

2 commenti

  1. più che la riforma urbanistica, sarebbe bello se ci si limitasse a rispettare e studiare le leggi che già ci sono in Italia (L.1086 5 novembre 1971 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica» e legge 2 febbraio 1974,n.64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» in Gazzetta Ufficiale n.76 del 21 marzo 1974) e che ancora molti operatori del settore (mi stupisco ma è così) neanche conoscono.Ho avuto la fortuna io di avere dei bravi professori?Vi invito a leggere le leggi citate se non le conoscete.
    Grazie.

I commenti sono chiusi.