Ddl Semplificazioni: c’è silenzio assenso per costruire anche in aree a vincolo paesaggistico

[da Greenreport.it,  16 ottobre 2012 ]

Gli interventi di semplificazione che riguardano la tutela del paesaggio e l’edilizia adottati oggi dal Consiglio dei ministri hanno fatto saltare sulla sedia il presidente dei Verdi Angelo Bonelli:  «Il Ddl Semplificazioni approvato dal governo è un attacco senza precedenti all’ambiente. In merito al permesso di costruire viene eliminato il silenzio rifiuto: in pratica ogni silenzio di una Pubblica amministrazione sarà un assenso. Semplificando significa che, di fatto, molte costruzioni inammissibili otterranno comunque il permesso, anche perché gli uffici Tecnici, a corto di personale non riusciranno ad evadere le pratiche nei termini previsti. Il silenzio assenso, poi viene introdotto anche sul parere del Soprintendente sul nulla osta paesaggistico: di fatto lo Stato svende il vincolo paesaggistico in favore degli Enti locali».

Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente, è allibito: «Il silenzio assenso per le autorizzazioni a costruire anche nelle aree con vincoli ambientali e paesaggistici è una vera e propria follia che rischia di portare a un nuovo sacco del patrimonio culturale italiano, mettendo a rischio i laghi, le aree costiere e archeologiche dove la speculazione potrà approfittare di piani regolatori vecchi e dell’assenza della pianificazione paesaggistica. Sarebbe una semplificazione assurda e pericolosa perché è del tutto evidente, considerati i tagli fatti in questi anni e lo stato di abbandono e di disorganizzazione in cui versano tante Soprintendenze, che le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo nella stragrande maggioranza dei casi non saranno in grado di rispondere alle richieste nei tempi previsti, facendo scattare il silenzio assenso alla trasformazione. Occorre ricordare che solo in Sardegna e Puglia sono stati approvati Piani Paesaggistici ai sensi del Codice dei Beni Culturali, che consentono di avere il quadro di che cosa si può fare nei diversi ambiti territoriali. Chiediamo al Parlamento e ai ministri di opporsi categoricamente a questa scelta. Ministero dei Beni Culturali e Regioni completino le regole di tutela con l’approvazione dei piani paesaggistici, e poi si potrà parlare di semplificazione».

Per il responsabile green economy del Pd, Ermete Realacci, è «Giusto garantire trasparenza e tempi certi nell’operato della pubblica amministrazione, anche nel settore dell’edilizia e quindi per il premesso di costruire. Bene dunque prevedere una tempistica esatta per la conclusione del procedimento finalizzato all’ottenimento del permesso di costruire. Ma è inaccettabile ipotizzare qualsiasi forma di silenzio assenso in caso di vincoli ambientali o paesaggistici. L’Italia ha già sofferto troppo per l’abusivismo e il mancato rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio».

Secondo Bonelli nel Ddl c’è anche altro di preoccupante: «Nel testo c’è un vero e proprio attacco al principio europeo “chi inquina paga” per quanto riguarda la messa in sicurezza e la bonifica delle aree inquinate. L’articolo che sostituisce il 243 del Dlgs 152/2006 (Codice Ambientale) sulla “Gestione delle acque emunte” in pratica demolisce il principio “chi inquina paga” facendo un grossissimo favore a chi inquina».

Bonelli riporta il testo approvato: «’Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre alla eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile e economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla Parte III del presente decreto» e spiega: «L’eliminazione della fonte di contaminazione diventa “ove possibile e economicamente sostenibile” per chi ha inquinato. Una vera e propria vergogna che stravolge i principi europei in tema di tutela ambientale e bonifica. Ma non basta perché vengono messe sullo stesso piano le operazioni di messa in sicurezza con le bonifiche mischiando gli interventi cautelari e di urgenza con quelli strutturali. L’ultima chicca? I decreti della Via (Valutazione d’impatto ambientale) non vengono più pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma solo sul sito dell’istituzione competente, il che significa che sarà molto più difficile impugnarli».

[da Greenreport.it,  16 ottobre 2012 ]

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Leggi l’articolo di Gianantonio Stella sul Corriere della Sera >

Leggi l’articolo di Salvatore Settis su La Repubblica >

15 commenti

  1. Stiamo pagando il conto ai “palazzinari”in cambio del loro appoggio ad un governo “tecnico” solo nella sua sistematica genuflessione ai poteri forti

  2. Rispondo con piacere, anche se in ritardo. Purtroppo dovrò usare qualche tecnicismo vista la complessità della materia e l’approssimazione (si fa per dire) dei commenti che circolano in rete e sui giornali. Intanto una questione lessicale: “eliminazione del silenzio-rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli” (così recita l’art. 123 del ddl) non significa introduzione del silenzio-assenso come molti hanno insinuato.
    Nel merito: il capo terzo del citato ddl è composto di due articoli che intervengono sulla disciplina di rilascio del permesso di costruire (l’art. 12), e sul procedimento di autorizzazione paesaggistica (l’art. 13).
    Conviene esaminarli separatamente. L’articolo 12 modifica l’art. 20 (“procedimento per il rilascio del permesso di costruire”) del c.d. testo unico dell’edilizia che peraltro aveva già subito non secondarie modifiche: fino al 12 luglio 2011 il testo in vigore sanciva, per tutti gli interventi edilizi e non solo in zona vincolata, il principio del silenzio-rifiuto: “decorso inutilmente il termine……si intende formato il silenzio-rifiuto” (comma 9).
    Dal 13 luglio 2011, (con la conversione in legge del Dl 70/2011, poi con la conversione in legge del Dl 83/2012) viene introdotto nella procedura – allora si e non oggi – il principio del silenzio-assenso “fatti salvi i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali” (comma 8). In questi casi l’articolazione della norma prevedeva una differenziazione in relazione alla competenza della tutela, amministrazione comunale o regione, ma riconoscendo, comunque, che in caso di pronunciamento non favorevole (“ove tale atto non sia favorevole”) sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
    Dunque, fino ad oggi: silenzio-assenso sulla procedura edilizia, silenzio-rifiuto nelle aree soggette a vincoli.
    Ora, il testo del “famigerato” ddl dice esattamente la stessa cosa del citato comma 8, compresa la formulazione che dovrebbe apparire rassicurante “fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali”, chiedendo – ed è la modifica incriminata – che il procedimento venga concluso con l’adozione di un provvedimento espresso. La cui emanazione – sia chiaro, perché si sono sentite sciocchezze anche ad alto livello (Bonelli ha raggiunto vette himalaiane) – non spetta alle soprintendenze “oberate di lavoro”, ma all’amministrazione competente al rilascio del permesso (comune). Quando esistono vincoli, ambientali paesaggistici culturali, il termine di legge decorre dal rilascio dell’atto di assenso che costituisce “atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire”, e che, se sfavorevole, inibisce la prosecuzione dell’iter. Solo, precisa il testo approvato in CdM, ed è la novità che fa gridare allo scandalo, il procedimento deve essere comunque concluso con l’adozione di un provvedimento (di diniego) espresso. Ripeto: sia l’atto “non favorevole” sia il “provvedimento espresso” competono ai comuni e non alle soprintendenze che, dunque, non avranno alcun ulteriore carico di lavoro.
    L’art. 13 del ddl interviene sul martoriato (ben tre modifiche SOSTANZIALI dal 2004 ad oggi!) art. 146 del c.d. Codice del Paesaggio che disciplina la procedura di autorizzazione paesaggistica. La funzione autorizzatoria compete alle regioni che possono tuttavia delegarne l’esercizio a province, comuni, enti parco “purché dispongano di adeguate competenze tecnico-scientifiche e garantiscano la differenziazione tra attività di tutela e funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia dunque la regione (o l’ente subdelegato) dopo “avere acquisito il parere vincolante del soprintendente” che deve essere reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.
    Se il parere del soprintendente è negativo, l’amministrazione competente provvede in conformità.
    Le modifiche proposte riguardano:
    il ruolo del soprintendente – nella procedura diciamo “a regime” (per non complicare inutilmente l’esposizione) – il cui parere assume natura “obbligatoria non vincolante” e “ove non sia reso entro il termine di novanta giorni…si considera favorevole”. Questa sorta di silenzio-assenso, presente nel testo vigente, viene soppressa e la decorrenza dei termini viene ridotta da novanta a quarantacinque giorni, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione paesaggistica, come avviene già oggi in tutte le procedure autorizzatorie;
    L’altra modifica proposta (sostituzione del comma 9) elimina soltanto il balletto (conferenza di servizi che si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni con il soprintendente che partecipa o può mandare un parere ecc.) di adempimenti che comunque si conclude in sessanta giorni (“In ogni caso decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione” – comma 9, vigente) uniformando la tempistica ai quarantacinque giorni, decorsi i quali, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.
    In conclusione, non credo che il ddl approvato rappresenti “un attacco senza precedenti all’ambiente”. Mi sembra, questo si, che ci sia la tendenza, e non da oggi, a cancellare il ruolo centrale delle soprintendenze ribadito dal decreto legislativo 63/2008, per ritornare alla precedente impostazione che riservava ad esse un residuale potere di apprezzamento circa la legittimità degli atti (rilasciati dalla regione o enti delegati) e la possibilità di annullarli. Mi sembra anche che le specifiche norme modificate nel ddl siano sostanzialmente inutili (saranno probabilmente abolite o modificate nel passaggio parlamentare) ai fini della semplificazione e soprattutto scoordinate, come sempre accade in questo disgraziato paese in cui anche i c.d. testi unici o codici vengono continuamente e radicalmente modificati.

    1. La ringrazio per la risposta certo non e’ facile per chi non e’ avvezzo a certi termini capire il tutto ma con queste delucidazioni il tutto sembra meno pericoloso e comunque piu’ chiaro di come potessi vedere e capire io.Sarebbe comunque interessante se qualcuno che ha scritto in precedenza articoli o post potesse commentare la sua risposta .Cordiali saluti Riccardo

      1. Riccardo, La ringrazio per l’onesta intellettuale e per la correttezza che consiste nel ricercare un sereno, ma anche aspro se necessario, confronto su dati di fatto. Mi piacerebbe che si confrontasse su questi temi chi ha immediatamente alzato i toni, creando subito due schieramenti. Di tifosi! Che è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno in Italia.

    2. Se in Italia i pubblici dipendenti compresi quelli che lavorano?? alla Soprintendenza facessero il proprio dovere basterebbero 7 giorni e non 45 per emettere un provvedimento! Pochi di voi hanno a che fare con funzionari della Soprintendenza che bocciano più delle volte i progetti per poi approvarli dopo qualche mese se non anni con modifiche ridicole e a volte tornando al progetto bocciato!
      La verità è una sola: TEMPI CERTI il Governo il Ministro fanno benissimo a percorrere la strada delle semplificazioni

  3. Il ministro dell’ambiente(?!?) Clini ha confermato con una certa arroganza al TG2 (o TG1…?) che il silenzio assenso c’è eccome. Alla giornalista che chiedeva cosa succede se l’amministrazione non risponde, lo stizzito ministro dell’Ambiente (!?!) ha risposto “L’amministrazione DEVE darle una risposta!” … nello stesso modo in cui la sanità deve fornire una prestazione urgente tempestivamente, una causa civile deve terminare entro 6-12 mesi … ecc ecc ecc … Buzzi Unicem e Cementir ringraziano sentitamente, Squinzi plaude per questo (sperato) rilancio del settore dell’edilizia, notoriamente all’avanguardia tecnologica, e io sentitamente mi scappello e saluto ossequiosamente cotanta faccia tosta.

  4. In India è permesso costruire ovunque , purché il tutto sia coperto da alberi. In Italia troppe leggi e come non averne una.

  5. Ma nessuno si prende l’onere di studiare? Leggere il testo del Ddl e confrontarlo con gli articoli di legge vigenti che sono l’art. 20 del DPR 380/2001 e l’art. 146 del Dlgs 42/2004 è troppo faticoso? In realtà non c’è niente di quello che viene gridato come scandalo e ripreso da centinaia di commenti preconfezionati di ambientalisti sedicenti e immaginari. Se a qualcuno interessa ne possiamo anche parlare. Il vero scandalo è semmai che quei due articoli di due testi fondamentali sono stati cambiati, in pochissimi anni, decine di volte, anche in modo radicale (vedi l’art. 146 del Codice del paesaggio). La mancanza di regole certe, la confusione normativa, l’approssimazione del legislatore favoriscono solo i furbi e gli abusivisti, mentre chi vuole seguire l’iter previsto dalla legge si trova in una autentica via crucis di cavilli e ostacoli che nulla hanno a che fare con la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio.

  6. NON mi meraviglio più purtroppo,i poteri forti e nascosti fanno i fatti,dietro tutto questo c’è la volontà di sanare gli abusi perpetrati in nome delle rinnovabili industriali come l’eolico,basta guardare cosa è successo nella Puglia nella prov. di FG,vogliono far passare tutto legale quello che la legge oggi vieta,cosi hai cittadini non rimarrà nessuna arma per difendersi dagli abusi.

  7. Orribile!! Credo si dovrebbe al più presto organizzare una raccolta di firme contro questa follia

  8. L’informazione è errata ed il ministro ha pure smentito. Se si sapessero leggere i decreti e le leggi (10 righe) non si creerebbe cattiva informazione.

    1. Puo’ spiegare in che senso l’informazione sia errata?non mi intendo molto di leggi e articoli in senso tecnico e come me credo molti lettori,purtroppo devo fare affidamento su articoli e commenti di chi ne sa piu’ di me e una voce contro e’ sempre interessante se competente e onesta.
      potrebbe chiarire di piu’ il suo punto di vista,la ringrazio.Riccardo

  9. Ma non c’è possibilità di petizioni o quant’altro disponibile per convincere a recedere da questo obbrobrio?

  10. Sto ricevendo da varie associazioni che ne sono venute a conoscenza un grido d’allarme. E’ per questo che abbiamo condiviso la necessità di organizzare per la terza decade di novembre – primi di dicembre – un incontro dibattito a Frosinone. Cio si rende ulteriormente necessario dal momento che decine di associazioni sono impegnate da anni a difendere beni culturali, paesaggistici, ambientali ed archeologici, dall’assalto dei palazzinari. Sarebbe quando mai opportuna e gradita la presenza di un rappresentante del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio, difendiamo il territorio.
    Siamo in attesa di conoscere la disponibilità.
    Vi saluto cordialmente,
    Luciano Bracaglia
    Coordinatore di Frosinone per Salviamo il Paesaggio
    e
    Presidente Assoc. di Volont. Frosinone Bella e Brutta

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