Grazie a Renzi e al PD, Forlì e le città emiliane diventeranno la pattumiera in cui si bruceranno i rifiuti di tutta Italia

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Pubblichiamo qui di seguito un comunicato stampa di Sauro Turroni, ex senatore Verde e portavoce dei Verdi della Provincia di Forlì Cesena.

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La banda delle Multiutility e degli inceneritori ha colpito ancora, secondo il volere di Renzi e Berlusconi: Forlì e le città dell’Emilia Romagna diventeranno la pattumiera nella quale si bruceranno i rifiuti d’Italia.

La relatrice dello sblocca Italia , Chiara Braga, PD, ha presentato l’emendamento all’art.35 dello sblocca Italia che consente al presidente del consiglio di portare in giro per l’Italia tutti i rifiuti non smaltiti per bruciarli nelle città dotate di inceneritori.

Questa decisione inaccettabile era in aria da tempo e l’emendamento, certamente scritto dal governo stesso ( o direttamente dalle Multiutility come Hera ), distrugge in un sol colpo le politiche virtuose delle città che fanno raccolta differenziata e cercano di ridurre progressivamente la quantità di rifiuti bruciati negli impianti, per chiuderli una volta che le quantità recuperate siano diventate molto alte, come richiede la legge.

Si sa che gli emendamenti del relatore passano sempre, soprattutto ora che il Parlamento è diventato una caserma dove si fa solo quello che vuole il Presidente del Consiglio e quindi sappiamo cosa ci aspetta, a Forlì, a Parma, a Rimini, a Ferrara ecc.

La c.d. società post-incenerimento di cui si parlava qui a Forlì è morta e sepolta.

Facile immaginare un parere positivo all’emendamento del Ministro dell’Ambiente che, come tutti ricorderanno, fra l’altro è l’ideatore di Hera, avendola proposta ai tempi della giunta bolognese Guazzaloca.

Crediamo sia chiara ora la ragione per cui Errani, nonostante la legge sui rifiuti dell’Emilia Romagna voluta anche dai Verdi avesse completato il suo iter e bastassero poche ore per approvarla, non ha voluto farlo prima di andarsene: c’era dell’altro in campo e doveva rispondere a “superiori ” interessi. Quelli di Hera.

Non a caso voleva, con l’accordo di Renzi, candidare a Presidente della Regione il presidente del patto di sindacato di Hera, il sindaco di Imola !

Mi sarei aspettato una rivolta da parte dei parlamentari delle città dell’Emilia Romagna destinate a diventare la pattumiera d’Italia o meglio gli inceneritori d’Italia, di destra, di sinistra, della opposizione pentastellata, ma niente, silenzio, acqua in bocca.

Dovrebbero scender in piazza, mettere in campo la loro forza politica , ammesso che ne abbiamno una, pensando di più alla salute dei loro concittadini che alla loro ricandidatura.

Invece ciò non accade.

E le Regioni staranno zitte, per loro è prevista una mancia di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuti bruciati dalle città.

La nostra salute messa in vendita e i soldi finiscono in altre tasche , neppure ai tempi dei “padroni” che monetizzavano i rischi per la salute degli operai accadevano cose simili .

Sauro Turroni
(ex senatore Verde, dell’esecutivo regionale dei Verdi e portavoce dei Verdi della Provincia di Forlì Cesena)

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Di seguito il testo dell’emendamento al decreto sblocca Italia

Art. 35.

(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell’offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.

3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall’articolo 237-sexies del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell’impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell’aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell’allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall’articolo 182-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l’impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all’incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.

Un commento

  1. I verdi nelle recenti elezioni regionali erano presenti? Come erano collocati?cosa hanno proposto?

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