Niente “pieni poteri” sul paesaggio e il territorio della Sardegna!

A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.

Sassari, Porto Ferro

Fin dal risultato elettorale 24 febbraio 2019 l’amministrazione regionale della coalizione di centro-destra del presidente Solinas ha avviato le manovre politiche per metter mano alla normativa di tutela costiera e al piano paesaggistico regionale (P.P.R.) in particolare.

Ci saranno più aree paesaggistiche territoriali con vincoli diversi a seconda della vocazione”, aveva affermato il presidente Solinas in una trasmissione televisiva (Monitor, 26 febbraio 2019).

Subito, trasversalmente, vari consiglieri regionali di maggioranza e opposizione si erano affrettati a dar il loro consenso.

Ancora in questi giorni il presidente Solinas ha ribadito che a breve avanzerà una proposta di legge urbanistica. Insieme all’assessore all’urbanistica Sanna ha affermato lo slogan sufficientemente generico e privo di reali contenuti “basta seconde case, puntiamo su qualità e identità”.

Hanno anche detto chiaramente che intendono acquisire la competenza piena in materia di tutela del paesaggio e regionalizzare le Soprintendenze per archeologia, belle arti e paesaggio sarde mediante una norma di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna che innovi l’art. 57 del D.P.R. n. 348/1979, che assegna – al pari delle altre regioni (con esclusione della Sicilia) – la delega (non il trasferimento) delle competenze in tema di tutela del paesaggio.

Vogliono – evidentemente sulla scorta del nume tutelare leghista Salvini e delle proposte di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna sulla c.d. autonomia differenziata – i pieni poteri sul paesaggio e il territorio sardo.

Ma anche no.

Poche cose, ma chiare.

I meccanismi procedurali di controllo statale sulle attività regionali in tema di paesaggio e pianificazione sono un’irrinunciabile garanzia per l’effettiva salvaguardia dei nostri beni ambientali e del nostro territorio.

Normative di salvaguardia costiera e piano paesaggistico sono obblighi non derogabili, previsti dalla normativa nazionale (decreto legislativo n. 4272004 e s.m.i.) in attuazione dei principi costituzionali (artt. 9 e 117, comma 2°, lettera s), mentre il piano paesaggistico dev’essere predisposto in collaborazione (c.d. copianificazione) con il Ministero per i beni e attività culturali, come da giurisprudenza costituzionale costante.

Ricordiamo che siamo riusciti a far annullare (1998, 2013) dai Giudici amministrativi i piani territoriali paesistici del 1993, che tutelavano le speculazioni immobiliari e non l’ambiente, abbiamo contribuito ad affossare il tentativo dell’Amministrazione regionale Cappellacci di stravolgere il P.P.R. (2013-2014), abbiamo contribuito a fermare le norme eversive della pianificazione paesaggistica proposte dalla Giunta Pigliaru (2018).

Non ci spaventano certo le battaglie per la salvaguardia del territorio sardo e, in particolare, della sua parte più pregiata, le coste.

C’è una sensibilità ambientale sempre più forte, trasversale, diffusa.

C’è ancora chi vuol ancora dar fiato alla speculazione immobiliare, magari avendo le mani libere da controlli, lacci e laccioli? Troverà la risposta adeguata.

Sappiatelo…

Ulteriori informazioni su http://gruppodinterventogiuridicoweb.com