Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo

A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.

Importante pronuncia del Consiglio di Stato in tema di abusivismo edilizio.

Domus de Maria, Chia, cartello di sequestro preventivo

La sentenza Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 996 ha chiarito che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva, in conseguenza dell’inottemperanza al precedente ordine di demolizione è un atto dovuto, privo di alcuna discrezionalità.

In proposito, sono chiare le disposizioni di cui all’art. 31 L, commi 3° e 4°, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.:

“3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.”

Ricorda il Consiglio di Stato che “l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva … si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (e di conseguenza da giustificare) (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5179, e 27 aprile 2012, n. 2450)”.

Chi non ottempera all’ordine di demolizione, quindi, può perdere il bene immobile abusivo e l’area dove sorge, oltre alle ulteriori sanzioni amministrative e alle sanzioni penali.

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