Ma sono legittime quelle cave di Minucciano?

A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico odv.

Lascia davvero perplessi quanto affermato dal Comune di Minucciano (LU) in una recente risposta data a richieste di accertamenti sull’attività estrattiva provenienti dalla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca e dall’associazione Apuane Libere.

Il Comune di Minucciano, infatti, ha affermato (nota prot. n. 7648 del 29 novembre 2021):

– che le attività estrattive nel Comune di Minucciano ricadono in zone classificate Aree Contigue di Cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane ed in Zona D1 dello strumento urbanistico attualmente vigente nel comune di Minucciano (conformativo del suolo) – Programma di Fabbricazione – Variante organica delle Zone D per Insediamenti Produttivi, approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 480 del 24.04.1996;

– che le attività estrattive nel Comune di Minucciano si svolgono secondo i Piano Attuativi dei Bacini Estrattivi di Serenaia Orto di Donna, Acquabianca, Carcararia e Monte Cavallo, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente n. 7 – 8 – 9 – 10 del 29 marzo 2019;

– che tutte le Società concessionarie sono in possesso di Autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 35/2015, Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con le procedure di cui all’art. 146 del DLgs. 42/2004 e Pronuncia di Compatibilità Ambientale (PCA) rilasciata dal Parco delle Alpi Apuane;

– che i fanghi derivanti dalle operazioni di taglio, perforazione e gestione vasche acqua, comunemente detti ‘marmettola’ devono essere raccolti e smaltiti secondo precise modalità, dettagliate nel Piano di Coltivazione di ciascuna cava. Le operazioni sono comprensive di un registro di carico/scarico consultabile dai soggetti competenti;

– che ogni Piano di Coltivazione è corredato da un dettagliato Piano di Gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) ai sensi della L.R. n. 20/2006, del DPGR 76/R e dal D.Lgs 152/2006, che tiene conto delle acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC), delle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP). Il tutto gestito tramite vasche di sedimentazione, pompe, tubazioni e modalità di intervento del personale presente in cava;

– che i piazzali di cava devono essere regolarmente puliti – registro pulizie consultabile dai soggetti competenti;

– che gli Enti competenti Arpat, Carabinieri Forestali, Azienda USL Nord-Ovest, Guardiaparco del Parco Alpi Apuane fanno periodici sopralluoghi durante tutto l’anno nei Bacini”.

Tuttavia, le assicurazioni sulla piena legittimità dell’attività estrattiva non convincono pienamente.

Anzi.

Si deve ricordare che la Regione Toscana ha approvato il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico (2015), che prevede, per le cave di marmo presenti sulle Alpi Apuane, la predisposizione di specifici piani attuativi di bacini estrattivi (P.A.B.E.), previsti anche dalla normativa di settore (art. 113 della legge regionale Toscana n. 65/2014 e s.m.i.) per consentire l’attività estrattiva.  

Inoltre, in seguito a specifiche istanze (18 ottobre 20183 aprile 20193 dicembre 2019) del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) si deve ricordare che l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane ha comunicato (nota prot. n. 1193 del 30 aprile 2019) quali siano le cave ricadenti nelle ipotesi di esclusione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, con volumetrie estrattee autorizzate alla data del 31 marzo 2019.

La risposta è stata chiara:

L’elenco delle cave ricadenti nell’ipotesi di esclusione dell’applicazione del divieto di cui all’art. 5, comma 1, lettera n) del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007 è il seguente, a seguito dell’informativa ricevuta dall’ufficio competente:

CAVA PIASTRAMARINA, Comune di Minucciano, PCA n. 2 del 10.04.2017 (valida per 4 anni dalla data di rilascio): volumi complessivi autorizzati 158.140 m3, di cui 53.140 a cielo aperto e 105.000 in sotterraneo (l’estrazione in galleria ricade in buona parte all’interno della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”).

CAVA BORRA LARGA, Comune di Stazzema, PCA n. 5 del 25.03.2014 (valida per 5 anni dalla data di rilascio, in scadenza a fine marzo 2019): volumi complessivi autorizzati 40.000 m3  in sotterraneo (di cui una minima parte ricadenti all’interno della ZPS “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane”).

Si fa presente che il valore delle volumetrie effettivamente estratte non è un dato a disposizione dell’Ente Parco”.

Sono, quindi, solo due le cave escluse dall’applicazione del divieto di apertura di nuova cava o riapertura di quelle dismesse all’interno della zona di protezione speciale (Z.P.S.) che interessa l’area naturale protetta.

Infatti, è stato disposto per le zone di protezione speciale (Z.P.S.) individuate ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica per far parte della Rete Natura 2000 il divieto di “apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione” di 18 mesi (art. 5, comma 1°, lett. n, del D.M. Ambiente 17 ottobre 2007, che detta criteri minimi di salvaguardia delle Z.P.S.).

E gran parte delle Alpi Apuane rientra – oltre che nel parco naturale regionale delle Alpi Apuane – proprio nella zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Prateria primarie e secondarie delle Apuane” (codice IT5120015), dove in linea di massima non possono, quindi, essere aperte nuove cave o riaperte quelle dismesse.

Il Comune di Minucciano ha autorizzato eventuali cave nei P.A.B.E. approvati nel 2019?

Il GrIG ha inoltrato (28 dicembre 2021) una puntuale istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti  riguardo la legittimità dell’attività estrattiva nel territorio comunale di Minucciano, coinvolgendo i Ministeri della Transizione Ecologica e della Cultura, la Regione Toscana, l’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Apuane, i carabinieri Forestale e informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca e la Commissione europea.

Ed è stato coinvolto anche il Commissario per gli Usi Civici per la Toscana, l’Umbria e il Lazio con particolare riferimento alla cava H, parzialmente ricadente nel demanio civico di Vinca (frazione di Fivizzano).

Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i.legge n. 168/2017regio decreto n. 332/1928 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale, come  riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza.

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati ex lege con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera h, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).  Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.).

In particolare, i terreni rientranti nei demani civici hanno perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (art. 3 della legge 168 del 2017), per cui non possono essere morfologicamente stravolti, come accade con un’attività estrattiva.  

Come mai allora viene rilasciata dall’Ente Parco naturale regionale del Parco delle Apuane la favorevole (con condizioni) pronuncia di compatibilità ambientale (P.C.A.) e provvedimento autorizzativo unico regionale (P.A.U.R.) n. 4 del 15 maggio 2020 per la volumetria complessiva di 101.500 metri cubi”?

Attendiamo fiduciosi le dovute risposte.

2 commenti

  1. si devastano le Alpi per fare cosa poi? Lapidi per cimiteri? che dopo 20 o 30 anni vengono smantellate e buttate via? E’ tempo di smettere questo abuso sui territori !!!!

  2. così tanta burocrazia (enti, normative, controllori…) messa in piedi, e si fa incancrenire il problema basilare: si arricchiscono pochi stolti, e perdono tutti (ambiente-paesaggio-collettività ) irreversibilmente.
    Il punto è che le cave vanno vietate, per lo meno ridotte ai minimi termini per la transizione (parola di moda); mangiare la terra con tale ingordigia e violenza fa pensare ancora una volta che non ci meritiamo questo pianeta.

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