Il centro storico di Roma è tutelato con vincolo paesaggistico o no?

A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico odv.

Sembra davvero incredibile, ma sussistono dubbi sul fatto che il centro storico di Roma sia integralmente tutelato con vincolo paesaggistico specifico (artt. 136 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Certamente numerosi singoli luoghi, palazzi, monumenti sono individuati singolarmente ai fini della tutela paesaggistica, così come di fatto sostanzialmente quasi l’intero centro storico beneficia del vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), ma non risulta esistere un provvedimento statale o regionale di individuazione organica del centro storico romano con specifica disciplina di tutela.

Eppure fin dal 1980 (IV sessione della Commissione, Parigi 1-5 settembre 1980) il centro storico di Roma è incluso nel Patrimonio mondiale dell’umanità sotto l’egida U.N.E.S.C.O. e dovrebbe vedere un puntuale piano di gestione per garantirne la conservazione attiva.

Con deliberazione del Commissario straordinario di Roma Capitale (con i poteri della Giunta) n. 62 del 29 aprile 2016 è stato adottato il piano di gestione e inviato all’Ufficio Patrimonio mondiale UNESCO del Ministero della Cultura, ma non risulta l’approvazione definitiva.

Addirittura, nel recente passato, un parere emanato dalla Regione Lazio (nota Dipartimento Territorio prot. 94875 del 19 giugno 2009) escludeva la necessità di autorizzazione paesaggistica (art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) per gli interventi nel centro storico, mentre la competente Soprintendenza era tenuta a esprimere un parere obbligatorio non formalmente vincolante in base al piano regolatore generale (P.R.G.) di Roma (art. 24, commi 12° e 19°, delle norme tecniche di attuazione, N.T.A.).

Complessa la situazione sotto il profilo della pianificazione paesaggistica:

– il piano territoriale paesistico (P.T.P.) n. 15/12 “Valle della Caffarella, Appia antica ed Acquedotti (approvata con deliberazione Consiglio regionale Lazio n. 70 del 10 febbraio 2010) include il centro storico tutelato quale sito UNESCO e prevede all’art. 46 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) “espressamente l’obbligatorietà del procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del Codice” (vds. Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641);

– il piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) del Lazio (beni paesaggisticitavole + allegatideliberazione Consiglio regionale Lazio n. 5 del 2 agosto 2019), all’art. 44 delle norme tecniche di attuazione ha affermato che “all’interno di tale perimetro (il centro storico, area UNESCO, n.d.r.)  le valutazioni in ordine alla conformità e compatibilità paesaggistica degli interventi sono esercitate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, secondo quanto stabilito dal Protocollo d’Intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Comune di Roma” dell’8 settembre 2009, richiedendo un parere obbligatorio, ma non formalmente vincolante alla Soprintendenza, così ritenendo di superare  il rinvio al futuro piano di gestione UNESCO.

La giurisprudenza amministrativa, viceversa, ha adottato un’interpretazione tesa a superare l’evidente carenza di disciplina di tutela paesaggistica: Il T.A.R. Lazio l’ha chiaramente bollato come “pericoloso ‘vuoto di tutela’ proprio per aree di maggior valore, addirittura di livello ‘universale’ – dichiarate ‘Patrimonio Comune dell’Umanità’ proprio in base al riconoscimento della loro assolutamente ‘eccezionale’ importanza (quindi di un’importanza di grado superiore rispetto all’importanza di grado solo ‘notevole’ richiesto nell’ordinamento interno per la sottoposizione a vincolo paesistico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004) – con evidenti risultati paradossali, inammissibili sul piano logico, ancor prima che giuridico” (T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29 maggio 2020, n. 5757).    Sulla stessa linea il Consiglio di Stato, che ha confermato la precedente pronuncia del T.A.R. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 dicembre 2021, n. 8641) e T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 22 settembre 2020, n. 9688.

Dopo il noto annullamento del P.T.P.R. del Lazio operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 240 del 17 novembre 2020 per “violazione del principio di leale collaborazione” con lo Stato, a fugare ogni incertezza, finalmente, dovrebbe esser giunto il nuovo P.T.P.R. del Lazio (deliberazione Consiglio regionale Lazio n. 5 del 21 aprile 2021), che prevede fra i beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici” (art. 8, comma 1°, lettera c, delle N.T.A. del P.T.P.R.).

Nel caso di specie, “ogni modificazione allo stato dei luoghi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del Codice, è subordinata all’autorizzazione di cui all’articolo 146 del Codice” (art. 11, comma 1°, delle N.T.A. del P.T.P.R.) e “ai sensi dell’articolo 146 del Codice l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 167 e 181 del Codice” (art. 11, comma 7°, delle N.T.A. del P.T.P.R.).

Allo stato attuale, quindi, ogni intervento nel centro storico (area UNESCO) di Roma deve obbligatoriamente esser autorizzato ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., con il prescritto parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza, per cui ogni intervento avviato o concluso in assenza di parere e autorizzazione sarebbe abusivo e sanzionabile (artt. 167 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Sarà davvero così?

Il centro storico della Città Eterna è finalmente tutelato in modo più efficace con il vincolo paesaggistico?

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), proprio per sgombrare il campo da ogni possibile dubbio, ha coinvolto (2 aprile 2022) il Ministero della Cultura, la Soprintendenza speciale per Roma, la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale perché forniscano in proposito il loro autorevole avviso.

Basta con piccoli e grandi abusi, con piccoli e grandi scempi nel centro storico della Città Eterna, sarebbe davvero ora di voltar pagina.