Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale

di Giacinto Giglio, Forum Salviamo il Paesaggio e Consigliere Nazionale di Italia Nostra.

Nel PNRR è stato inserito un finanziamento (Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” del PNRR) per il recupero d’insediamenti agricoli, fabbricati, manufatti e fabbricati rurali storici, colture agricole d’interesse storico ed elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale. I 600 Mln euro sono destinati in gran parte per il recupero di manufatti rurali (590 Mln euro) e 10 Mln euro per il censimento dei beni del patrimonio rurale e l’implementazione de sistemi informatici esistenti.

Il riparto finanziario per le regioni

Il Dm n.107/2022 il Ministero della Cultura ha ripartito i fondi alle regioni assegnando il 48% delle risorse alle regioni meridionali e il restante 52% al resto delle regioni d’Italia; cosi ripartito il numero minimo di interventi:

Le finalità e l’ambito dell’intervento finanziario

In realtà i fondi attivabili per gli interventi saranno maggiori di quelli assegnati alle singole regioni perché i soggetti attuatori (privati, pubblico e terzo settore) dovranno cofinanziare per il 20% gli interventi e inoltre è previsto un numero minimo d’interventi finanziabile di 3.933, ma solo se sarà concesso un massimo di 150.000 € a ogni intervento. Gli interventi di risanamento conservativo e recupero funzionale hanno anche l’obiettivo di migliorare l’accessibilità per i disabili (fisici e sensoriali), migliorare la sostenibilità ambientale (energetica e climatica) e la fruizione culturale e turistica. Le Regioni da parte loro hanno fatto gli avvisi regionali, cureranno l’istruttoria delle domande e l’erogazione dei finanziamenti.

Tipologie del patrimonio culturale rurale oggetto dell’intervento

La tipologia di edifici rurali recuperabili potevano essere originariamente destinati a scopi: abitativi (casa, masserie …..), produttivi (case coloniche, stalle, mulini, frantoi ecc.), religiosi (chiese rurali,edicole votive,ecc..) didattici (scuole rurali, masserie didattiche ecc.), in strutture agricole che hanno subito un progressivo abbandono, degrado e alterazione e ne hanno compromesso le caratteristiche tipologiche e il rapporto con gli spazi circostanti. Ma anche allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi sociali, ambientali, turistici (escluso l’uso ricettivo), ma anche l’educazione ambientale per lo sviluppo multifunzionale delle aziende agricole.
I riferimenti normativi di questo tipo d’interventi sono quelli nazionali L.378/2005 (Tutela e valorizzazione dell’architettura rurale), DM 6 ottobre 2005 MIBACT di attuazione della L 378/2005, ma anche la normativa di tutela delle singole regioni (Puglia: Linee guida riuso beni rurali PPTR 4.4.6., Linee guida architettura in pietra a secco PPTR 4.4.4. e LR 17/2013 Disposizioni in materia dei beni culturali).
I beni rurali finanziati hanno l’obbligo di mantenere il vincolo di destinazione per il tempo necessario alla realizzazione d’intervento (31 dicembre 2025) e ulteriori 5 anni. Naturalmente i beni rurali devono avere una dichiarazione d’interesse culturale ai sensi del Dlgs 42/2004 o comunque più di 70 anni e siano censiti negli strumenti urbanisti regionali e comunali. La Commissione regionale che valuterà i progetti deve tener conto anche se il bene:
• Ricade in zona a elevato pregio paesistico ai sensi Dlgs 42/2004 o inserito in un sito UNESCO, FAO GIAHS, PPTR, nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici o in aree naturali protette;
• rientra in un “progetto d’ambito” che aggrega più di 3 domande di candidature;
• è localizzato in aree interessate da progetti di valorizzazione nazionale del PNRR: Piano nazionale borghi, percorsi della storia itinerari rustico culturali e cammini religiosi;
• il progetto promuove la legalità e per il contrasto al degrado sociale;
• se i progetti promuovono la crescita di attività di aree interne;
• all’importanza storica, urgenza dell’intervento in rapporto allo stato di conservazione e alle condizioni di sicurezza;
Altri fattori importante per la valutazione dei progetti sono: la qualità e innovativi dell’intervento di recupero, la sostenibilità ambientale (LR 13/2008), migliorare accessibilità e fruizione culturale – turistica.

Gli esiti del finanziamento non sono conosciuti perché il termine di scadenza nazionale delle domande che era fissato 31 maggio 2022, è stato prorogato al 15 giugno, poi al 29 luglio e per alcune regioni (Lazio, Liguria, Marche, Piemonte ecc.) ulteriormente prorogato al 30 settembre 2022. Forse perché alcune regioni non hanno raggiunto il numero minimo d’interventi finanziabili. Infine, ritornando alla dotazione dei fondi PNRR, non è chiaro se i 10 Mln euro per il censimento dei beni del patrimonio rurale e l’implementazione dei sistemi informatici esistenti saranno gesti dal Ministero cultura o dalle Regioni, nel qual caso Italia Nostra potrebbe collaborare al censimento a livello locale.

Piani di Sviluppo Rurale per restauro del patrimonio rurale

In agosto sono stati emanati i bandi delle regioni nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) per il sostegno per studi/investimenti concernenti il restauro e la riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurale per totale 15 Mln di euro. I riferimenti di legge per la definizione di paesaggio rurale sono quelli dell’art.136 del Dlgs 43/2004 e per la Puglia il piano paesistico (PPTR). Il tipo d’intervento può prevedere: la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche la ristrutturazione edilizia di: trulli, lamie, casedde, pagliare, realizzate entro la metà del secolo scorso. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ma nel rispetto delle: “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell’edilizia e dei beni culturali” (4.4.6) e Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi architettura in pietra a secco vedi PPTR 4.4.4. Naturalmente gli interventi (lotto funzionale o d’investimento) possono interessare l’involucro edilizio (coperture, murature e strutture orizzontali inferitori), ma anche gli impianti tecnologici, gli infissi (interni/esterni) e per motivi igienico-sanitari e/o tecnologico/funzionali sono ammessi anche modesti ampliamenti nel limite massimo del 20% della volumetria esistente. Ma anche interventi di restauro e rinnovamento sulle pertinenze esterne come: basolati in pietra, restauro pergole ecc.

L’investimento non può essere inferiore a 20.000 € e superiore 60.000 € per un finanziamento massimo del 50% della spesa ammissibile. Vige l’obbligo per il proprietario di non utilizzare l’immobile a fini commerciali nei successivi 5 anni dall’erogazione del finanziamento.
Naturalmente trattandosi di PSR gli interventi ricadenti in aree tipizzare come zona agricola dagli strumenti urbanistici vigenti, ma anche beni che ricadono in aree protette o Paesaggi rurali del PPTR e che non alterano le caratteristiche architettoniche originarie e la volumetria esistente. I proprietari devono presentare la Domanda di Sostegno (DdS) che serve a costruire o aggiornare del fascicolo aziendale è fatta presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) sulla piattaforma SIAN. Le DdS possono essere presentate a iniziare dal trentesimo giorno dalla pubblicazione BURP (5 settembre 2022) fino al novantesimo giorno successivo all’avviso BURP.

Visti due i tipi di finanziamento d’interventi di tutela dell’architettura rurale del PNRR e del PSR sarà cura dei Comitati Regionali di Italia Nostra di verificare il rispetto delle norme di tutela nelle varie regioni ed inoltre dare la disponibilità alle regioni per il censimento dei beni del patrimonio rurali previsti sempre dal PNRR.