Programma Olimpico: le osservazioni di Italia Nostra sul Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri

Il presente documento di Italia Nostra fa riferimento e costituisce approfondimento rispetto a quanto già comunicato il 25 febbraio scorso nella lettera inviata da alcune associazioni ambientaliste (tra cui Italia Nostra stessa) sullo schema di provvedimento sulle Olimpiadi invernali agli Uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministeri.
In particolare, dalla documentazione di cui siamo a conoscenza, in merito al Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, Italia Nostra nota che non si fa nessun accenno all’obbligo di una VAS.

L’assoggettamento a VAS dell’intero programma Olimpico trova invece fondamento nelle norme sia comunitarie che nazionali (art.6, c.2 Codice Ambientale), in quanto soprattutto programma turistico, e per certi versi anche di pianificazione territoriale, di destinazione dei suoli e dei trasporti, contenente (sicuramente o potenzialmente) progetti di cui agli allegati II, II bis, III e IC dello stesso Codice:

  • progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane e parcheggi,
  • di piste da sci o impianti di risalita,
  • villaggi turistici, centri residenziali turistici e (medio grandi) esercizi alberghieri esterni a centri abitati
  • allegati IV, rispettivamente art. 7 b), 7 c), 8 a)
  • autostrade, strade extraurbane, parcheggi interrati in aree vincolare paesaggisticamente o UNESCO [All.II, art. 10];
  • e/o strade extraurbane secondarie di interesse nazionale [All. II bis, art. 2 c]; strade urbane di scorrimento [All. III, lettaf)];
  • e/o strade extraurbane secondarie. o linee ferroviarie locali, o sistemi di trasporto a guida vincolata [All. IV, art. 7, rispettivamente lett. h) i) l)]
  • talune deforestazioni per destinazioni ad altri usi [All. IV, art. 1, lett. b)]
  • eventuali altre opere particolari come taluni utilizzi non energetici di acque superficiali [All. III lett. b)].

Una VAS del programma Olimpico che sia efficace non può essere che unitaria (come unitario è il Programma), e quindi non può essere che statale, esattamente come unitario e di valenza nazionale è appunto l’intero programma olimpico, pensato/programmato/attuato da un soggetto unitario nazionale (la cui istituzione, con una particolare architettura statutaria, e l’attribuzione al quale di compiti e poteri, sono proprio la finalità e il contenuto essenziale di questa legge).

L’assoggettamento a VAS nazionale, quindi curata da una Autorità Ambientale unica e nazionale (e quindi statale, cioè il Ministero dell’Ambiente – MATTM), corrisponde alla necessità di una valutazione effettivamente strategica complessiva e unitaria.
Va ricordato come proprio tra i presupposti iniziali, addirittura fondativi della proposta, prima ancora che della decisione, è stata la forte volontà di tutti i promotori (sostanzialmente Regione Veneto e Comune di Milano/Regione Lombardia) di un’Olimpiade innovativa perchè impostata sin dall’inizio con l’obiettivo di realizzare un grande evento che conseguisse, sin dall’impostazione, una totale ‘sostenibilità ambientale’. Quindi l’introduzione della autorità ambientale nazionale (MATTM) è allo stesso tempo sigillo di riconoscimento di tale impegno e garanzia di massimo livello per un risultato che effettivamente persegua e riesca a conseguire tale ‘unitaria’ effettiva qualificazione. Se così non fosse, una valutazione ambientale rischierebbe di non esserci, o di non essere comprensiva di tutto il programma, e soprattutto di essere frazionata in 4 o più separate procedure regionali/provinciali, senza concrete capacità e possibilità di ragionamenti strategici complessivi, e addirittura in elusione della norma comunitaria che vieta il “salame slicing” (vedi art. … della Direttiva).

D’altronde, la congruità di una VAS nazionale e di livello statale risulta anche dalla constatazione che il soggetto curatore dell’intera operazione (come piano d’insieme, come programmi d’azione e come singoli interventi di predisposizione/costruzione oltre che di gestione) è appunto il sistema unitario/nazionale che viene istituito con questa legge, insieme che, secondo le indicazioni di questo disegno di legge risulterà composto dalla “Fondazione Milano-Cortina 2026“, partecipata in primis dai due Comitati Olimpici nazionali (C.O.N.I. e il C.O.P. [paralimpico]) (art. 2), con la funzione e la veste di Comitato Organizzatore, e dalla “Società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 SpA“, società controllata al 70 % dallo Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze M.E.F. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti M.I.T.), con la funzione di soggetto attuatore delle opere (art. 3).
L’impegno e l’investitura, di livello primario, dello Stato nella predisposizione e attuazione delle Olimpiadi invernali 2026 sono inoltre sanciti dalla speciale disposizione di facilitazione al credito da parte dell’Istituto per il Credito sportivo (art. 5), nonchè dalla Garanzia finanziaria statale prestata verso il Comitato Olimpico Internazionale per gli impegni assunti dal C.O.N.I. (art.6)).
Riconoscendo tale complessiva nuova architettura istituzionale quale autorità ‘procedente’ e ‘proponente’ (unica, unitaria e nazionale) del Piano unitario nazionale (plausibilmente ‘procedente’ la Fondazione e ‘proponente’ la Società; vedi art. 5, comma 1 lett. q) e r) del Codice Ambiente, sarebbe conseguentemente riconosciuta nell’amministrazione statale (MATTM) l’autorità ‘competente’ (ibidem, lett. p) al Parere VAS e alle altre attività di collaborazione nella procedura (ibidem, art. 11, comma 2).

La necessità di una VAS nazionale risiede, ovviamente, non solo nel formale livello istituzionale cui la valutazione deve corrispondere e collocarsi, ma nel merito di poter valutare unitariamente e a tutto campo, la sostenibilità e l’effettiva convenienza ambientale (non solo in generale ma anche, se non soprattutto, per le comunità locali interessate) delle singole scelte e dell’assetto complessivo (in confronto tra le possibili alternative) delle localizzazioni, dei dimensionamenti, delle soluzioni costruttive ex-novo/adattamenti/riusi, dei trattamenti finali di riuso/adattamento/riduzione/smantellamento.

Ovviamente non solo per gli impianti sportivi (che saranno solo una parte, e forse persino minore, dell’impegno realizzativo, posto che non pochi di quelli necessari sembrano già esistenti o con progetto di adeguamento già approvato), quanto anche se non soprattutto per le attrezzature e l’organizzazione delle grandi celebrazioni, le soluzioni alloggiative per atleti, tecnici, operatori media, i servizi e le eventuali opere per il loro trasporto e mobilità locale, le soluzioni logistiche per i rifornimenti, le attrezzature tecnologiche, gli attrezzamenti per la sicurezza, gli alloggiamenti e le forniture per il personale tecnico/ausiliare e di assistenza a operatori sportivi e spettatori, etc.
In prima ipotesi, si tratterebbe di inserire, nel disegno di legge, un articolo che renda esplicito il riconoscimento che,”ai sensi della normativa nazionale e comunitaria,è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica l’intero programma di opere attività e disposizioni che verranno predisposte o finalizzate per l’attuazione dei Giochi Olimpici (anche indirettamente, utilizzandone anche solo parzialmente poteri, procedure e/o finanziamenti).
[Per semplicità si lascerebbe implicitamente a una successiva definizione operativa la soluzione di esigenze di integrazione in un unico inquadramento VAS di opere e attività separatamente già valutate, e di integrazione tra VAS e VIA (anche di diversa attribuzione istituzionale)].
Tale disposizione andrebbe a sostituire, almeno in parte, la previsione di un improprio e inefficace “forum per la sostenibilità(art. 4 del disegno di legge presentato), del tutto decontestualizzato rispetto alle normative, alle competenze agli obblighi procedurali e ai poteri riconosciuti/istituiti per legge nazionale in attuazione della normativa comunitarie.

Si consideri infine che, con il riconoscimento della necessità di una integrale e unitaria procedura di V.A.S, viene a rendersi necessario, oltre che del tutto opportuno, un processo partecipativo allargato che informi e coinvolga in un’attiva partecipazione istituzionale, a ogni livello, la popolazione tutta, come cittadini singoli ma soprattutto in qualsiasi loro aggregazione per finalità di interesse comune o pubblico, nella definizione delle concrete opzioni e modalità di attuazione di tali Giochi Olimpici. Informazione e coinvolgimento partecipativo di misura e livello adeguati non attuati pressoché ad alcun livello nel momento propositivo e decisionale di tale iniziativa.

Le opere vanno comunque assoggettate a V.I.A. statale, in considerazione delle dimensioni, del carattere nazionale che le motiva e della delicatezza dei luoghi in cui si va ad intervenire. Ove siano presenti aree naturali protette interessate anche indirettamente, la V.I.A. e la connessa V.I.N.C.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale), a giudizio dell’Associazione firmataria, sono obbligatorie. Pertanto si propone di inserire nel testo quanto segue: “alla definizione delle opere previste in riferimento al comma 20 della L. 27 dic.2016, n. 160, si procederà all’avvio della procedura di Valutazione della Compatibilità Ambientale di tali opere, singolarmente e nel complesso, incluse le opere connesse, con procedura di V.I.A. Statale.

Dal momento che si procederà con la V.I.A. , il “Forum per la sostenibilità ambientale e per l’eredità olimpica durevole” di cui all’art. 4 è superfluo e ne proponiamo la cancellazione visto che la sostenibilità si garantisce con VIA, VAS e VINCA.

Notiamo anche che la parola Ecosistema, applicato al digitale, di cui all’art. 12 è errata e inammissibile perché pretende di equiparare un semplice sistema informatico alla stregua delle dinamiche sofisticatissime di un bosco, di una prateria, di un ambiente marino o fluviale ove vige una rete di relazioni interdipendenti autoevolutive. Il termine ha un preciso significato scientifico uniforme a livello internazionale e pertanto, se mantenuto, risulta utilizzato in maniera inappropriata se non errata.

In questa fase non si può non ricordare il triste spettacolo dello stato attuale di abbandono e fatiscenza degli impianti olimpici di Torino 2006 e sollecitare per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 realistiche valutazioni di impatto e sostenibilità a lungo termine. Altrettanto evidente è che si debba scongiurare che clausole particolari – in violazione delle regole del CIO – consentano ai privati soggetti attuatori di addossare il costo finale sui contribuenti, come purtroppo è successo per Torino 2006, classico esempio di privatizzazione degli utili e socializzazione delle perdite.

Italia Nostra infine ricorda che il Consiglio di Stato ha ribadito che “il paesaggio è bene primario e assoluto, la tutela del paesaggio è quindi prevalente su qualsiasi altro interesse giuridicamente rilevante, sia di carattere pubblico che privato” (sentenza n. 2222 del 2014). Tale sentenza, ispirata dall’art. 9 della Costituzione, rafforza la necessità di procedere ad avviare l’iter per sottoporre programmi ed opere, rispettivamente, alle procedure di V.A.S e di V.I.A garantendo l’ìnformazione al pubblico e la sua possibilità di partecipare al raggiungimento della compatibilità ambientale mediante osservazioni ed i suggerimenti che si rendessero necessari.

Un commento

  1. Nel Cadore e a Cortina hanno già raso al suolo 22 ettari fra bosco e aree prative in funzione dei mondiali di sci del 2021. La sostenibilità, di cui vi riempite la bocca anche voi, accontentandovi delle enunciazioni di principio, non esiste in un’area patrimonio dell’Umanità. E prima di incentrare il discorso su una Vas formale e aggirabile dalle parole ed enunciazioni di principio, sarebbe il caso che vi faceste un giro prima di affermare che si sfruttano impianti esistenti.

I commenti sono chiusi.