La contesa per il Piano Grande

A cura di Piero Vallenzasca, Presidente di Italia Nostra Onlus, Sezione Verbano Cusio Ossola.

Ne avevamo già dato un preannuncio, ora che abbiamo esaminato le carte dell’ultimo permesso a costruire rilasciato alla società Malù da parte del Comune di Verbania, riteniamo si debba agire a tutela dei beni comuni. Per questa ragione abbiamo presentato la richiesta al Comune di Verbania perché in sede di autotutela riesamini la legittimità del permesso rilasciato e pervenga al suo auto annullamento. Nello stesso modo abbiamo chiesto alla nostra sede nazionale di promuovere un ricorso amministrativo per l’annullamento dello stesso atto. L’esame è in corso e appena passata la prossima Pasqua verrà presa la decisione circa la strada migliore da percorrere. Qui, in integrale, la richiesta di autotutela indirizzata al Dipartimento della Programmazione Territoriale del Comune.

Spett. Comune di Verbania, Dipartimento Programmazione Territoriale

Oggetto: Legge 241/90 e s.m. art. 21 nonies. Richiesta di riesame permesso a costruire n. 10/2020.

Il provvedimento che si contesta è ritenuto illegittimo per i seguenti motivi di diritto

a) Viene violata la disposizione legislativa contenuta nell’art. 142 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 laddove recita che: “A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.“

b) Conseguentemente vengono violate le disposizioni normative, a carattere prescrizionale, contente nel Piano Paesaggistico Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 3 ottobre 2017, n. 233-35836.

c) In particolare vengono violate le prescrizioni contenute alle pagine 356/357 del Catalogo I parte dei beni paesaggistici del Piemonte, che riportiamo qui sotto in integrale, scheda A 166, puntualmente riferita all’ambito di paesaggio 12 entro il quale il provvedimento impugnato esercita la sua efficacia:

Al fine di salvaguardare le aree libere, agricole e prative, poste tra il campeggio esistente lungo la sponda del lago di Mergozzo e la strada Verbania-Gravellona Toce e il campo da golf, identificate come insediamenti rurali m.i. 10 sulla tav. P4, è consentita la sola realizzazione di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché poste in adiacenza agli edifici esistenti (6). Per evitare la formazione di edificazioni a nastro lungo il tratto della SS 34 e per garantire la continuità paesaggistica, deve essere conservato il varco libero identificato nella tav. P4 (16). Eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente o di nuova realizzazione funzionali alle attività agricole non devono alterare gli elementi scenico-percettivi che compongono il paesaggio agrario circostante. “

La prescrizione prevede dunque che nell’area compresa tra il Campeggio insistente lungo la sponda del Lago di Mergozzo, denominato Continental, il campo da golf esistente e la SS n. 32 Verbania /Gravellona Toce, area identificata nel PPR quale insediamenti rurali tradizionali, riprodotta sulla tavola P4 3 del medesimo PPR, siano consentite le sole realizzazioni di eventuali ampliamenti delle limitrofe strutture turistiche e sportive purché da realizzarsi in adiacenza agli edifici già esistenti e ciò nell’intento dichiarato dal PPR di preservare e salvaguardare le aree libere, agricole e prative, ivi presenti.
Così come descritta la prescrizione risulta chiara circa le motivazioni e gli intenti che l’hanno dettata e indica, con altrettanta chiarezza i limiti e l’estensione degli eventuali ampliamenti possibili delle strutture esistenti.
Con l’atto impugnato detti limiti non vengono rispettati e si pregiudicano le finalità di salvaguardia che il PPR ha indicato per l’ambito di paesaggio 12 e unità di paesaggio 1204 come individuate nel catalogo I parte dei beni di paesaggio tutelati, allegato parte integrante dello strumento di pianificazione paesaggistica sovraordinato.
Non può essere dubbio alcuno che l’area oggetto della indicata prescrizione sia l’estensione intera che risulta racchiusa per tre lati, dai confini individuati nella descrizione riportata nella stessa prescrizione, mentre trova il suo ulteriore limite oggettivo nel confine costituito dal canale naturale nella tratta di esso compresa tra l’abitato di Fondotoce, dall’altezza della intersezione con la SS 32, sino alla sua prossimità con il perimetro del campeggio già citato.
Continuità e identità delle caratteristiche morfologiche e della caratterizzazione agricola dell’ambito non consentono una diversa lettura della identificazione corretta dell’area, che ove lo fosse sarebbe arbitraria, addirittura bizzarra.
Qualora limiti diversi fossero stati voluti, il PPR lo avrebbe indicato con precisione; non lo ha fatto, men che meno ha indicato la strada di penetrazione tra la SS e il campeggio stesso quale possibile confine, mentre a riprova di quanto qui sostenuto, la tavola P4 3 dello stesso PPR individua con specifica campitura proprio anche quell’area interessata dall’autorizzato progetto. La legenda di quella campitura recita: “Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali”. Ogni diversa lettura ci sembra assolutamente insostenibile.

d) Non risulta rispettata la ulteriore prescrizione richiamata riguardo i possibili ampliamenti di strutture esistenti.
Il progetto autorizzato non è un’ estensione di strutture turistico ricettive e tanto meno sportive esistenti. Trattasi invece di un ampio e del tutto nuovo e prima inesistente impianto ludico/sportivo da dedicarsi ad una pratica per nulla esercitata in nessuna delle strutture, siano esse ricettive o sportive esistenti.
Questo significa che il PPR non aveva voluto contemplare una tale previsione, ma si era limitato a consentire eventuali estensioni delle strutture esistenti, il campo golf e il campeggio appunto, ipotizzando una loro necessità in tal senso, ma comunque tutte da consentirsi solo se previste in adiacenza a quelle esistenti.
In questo caso invece, neppure questo ultimo requisito viene rispettato.
L’ambito entro il quale il progetto è stato autorizzato non è adiacente al campeggio Continental e neppure al campo da golf esistente, con essi non vi è neppure continuità proprietaria riguardo alle aree e non possiede affatto caratteristiche di servizio e di accessorietà all’esistente, ma si pone dichiaratamente quale struttura a servizio non solo degli utenti del campeggio, ma di un pubblico più vasto, prova ne è l’ampio nuovo parcheggio per auto che prevede di realizzare in aderenza ad esso e la stessa convenzione stipulata con il Comune di Verbania .

e) Non rileva a giustificare l’intervenuto assenso, la volontà conforme che il Comune di Verbania aveva espresso con deliberazione del proprio Consiglio n. 95 assunta in data 10/10/2018.
Con tale atto il Consiglio Comunale, ignorando totalmente le prescrizioni intervenute con l’approvazione ed entrata in vigore del PPR, aveva ritenuto dare applicazione all’articolo 16 delle NTA del PRGC che classificava l’area quale destinata ad interventi pubblici, anche su iniziativa di privati, ed aveva ritenuto approvare la convenzione che disciplinava i rapporti tra privato attuatore e Comune affinché quelle finalità previste anche di natura pubbliche si concretizzassero.
A quella data tuttavia la divergenza e la prevalenza della prescrizione di PPR rispetto alla normativa di piano regolatore erano già chiare ed evidenti, addirittura stridenti laddove fossero state sovrapposte e comparate le due normative.
La prima, quella di PPR, chiede la salvaguardia delle aree agricole e prative esistenti proprio in quell’ambito; la seconda, quella Comunale, subordina il mantenimento degli utilizzi agricoli alla loro non conflittualità con le destinazioni d’uso consentite.
Nonostante l’esistenza di tale palese divergenza, il Consiglio Comunale di Verbania, presumiamo sorretto da una istruttoria carente e che successivamente, cioè al momento del rilascio del permesso a costruire si rileverà fatale, non ha colto la divergenza stridente e conflittuale tra le due normative.

f) Non rileva l’intervenuto assenso al progetto sotto il profilo paesaggistico.
Il progetto risulta assentito, sotto il profilo paesaggistico, con atto rilasciato dalla Regione Piemonte, Direzione Del Settore Territorio e Paesaggio.
Tuttavia qualunque siano state le considerazioni svolte in quella sede e che qui non si condividono appieno, esso precisava espressamente che la valutazione compiuta del progetto presentato all’esame era riferita esclusivamente al suo inserimento paesaggistico, e rimarcava che non era stata compiuta alcuna verifica circa la legittimità o conformità con le disposizioni urbanistiche, rimettendo all’Autorità Comunale: “garantire che l’intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche localmente vigenti.
Riteniamo dunque che tale valutazione, espressamente richiesta, non sia stata invece compiuta o se lo sia stata non sia stata adeguatamente attenta e puntualmente prudente, ma colpevolmente assente.

g) Illegittimità dell’atto sotto il profilo dell’ eccesso di potere.
La medesima società istante: Malù SRL, ha da tempo aperto, quale promotrice, presso lo sportello delle attività produttive di Verbania, una conferenza di valutazione con l’intento di ottenere l’approvazione di un piano, di più ampia portata, il cui esito positivo, ove mai ci fosse, comporterebbe una variante dello stesso strumento urbanistico.
Il progetto assentito e che qui si contesta non è tra quelli presenti all’interno del più ampio e articolato piano di cui è fatto cenno e che, segnatamente si intitola: “Riqualificazione area per insediamento attività ricettiva e impianti per attività sportive e tempo libero”.
La Conferenza preliminare dei Servizi, svolta presso il Suap di Verbania, indicava la necessità che quel progetto venisse sottoposto alla fase di verifica preliminare di Via di competenza Provinciale in quanto da ricondursi al punto 46 dell’allegato B2 dalla D.C.R. n. 129/35527 che così recita: “ villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, con relative strutture connesse, esclusi quelli ricadenti all’interno dei centri abitati.
Ipotizzava inoltre la necessità che, implicando la sua approvazione, una variante urbanistica, anche la procedura di VAS dovesse essere attivata.
E’ dunque singolare che, mentre su di un tavolo parallelo, si discute o giaccia un piano di ampia portata, soggetto a verifica preliminare di Via di competenza Provinciale, se non anche da assoggettarsi Vas, venga contestualmente presentato e poi assentito un altro progetto, assolutamente organico alle finalità di quel medesimo piano, ma sganciato da ogni procedura di valutazione.
Attraverso una procedura diversa è stato ottenuto, con percorso semplificato, un assenso che, anche se non sussistessero le ampie e motivare riserve qui sollevate rispetto ad esso, è viziato sotto ben altri, diversi e forse anche più gravi profili, primo fra tutti l’eccesso di potere sotto l’aspetto dello sviamento dalle finalità delle norme di tutela ambientale vigenti.

h) Conseguenze e implicazioni circa il corretto recepimento normativo del PPR.
Mentre le disposizioni a contenuto prescrizionale contenute nel PPR, come più volte ricordato nel corso della stesura del presente ricorso, sono immediatamente cogenti, esse non esauriscono affatto il quadro normativo che il PPR ha individuato e, per molti aspetti, demandato alla sua obbligatoria attuazione da parte delle amministrazioni locali attraverso il coerente recepimento con modiche degli strumenti urbanistici comunali.
Ci riferiamo in particolare a quel complesso di norme a carattere strategico che definite via via quali: “misure/indirizzi/ linee guida/ obiettivi…” costituiranno il quadro normativo completo che a regime dovrà essere il reticolo regolamentare entro il quale tutti gli interventi antropici troveranno il loro obbligatorio sistema di riferimento.
Tuttavia, se questo è il quadro finale di un percorso, non ci sembra possibile che, nelle more della realizzazione, esso possa essere messo a repentaglio da azioni scriteriate che, ignorando, o meglio aggirando, le prescrizioni vincolanti, possano riuscire a mettere in discussione la corretta attuazione finale dello strumento di pianificazione sovraordinato .
Il rilievo che qui solleviamo non è per nulla astratto, esso infatti si basa sull’esame di quel complesso normativo strategico che ricaviamo, per l’ambito di paesaggio interessato, dallo stesso PPR.
A titolo esemplificativo proponiamo all’attenzione alcuni interrogativi che nascono proprio dal confronto tra l’intervento qui osteggiato e quel quadro normativo di cui si è fatto cenno.

1) Come sia possibile coniugare la possibilità dell’ampliamento della riserva speciale, auspicato all’interno degli indirizzi e orientamenti strategici fissati per l’ambito di paesaggio 12, ove e qualora l’ambito di possibile ampliamento sia ad essere compromesso da previsioni con esso contrastanti?
2) Come sia possibile valorizzare il rapporto lago-montagna, anche nell’ottica di un alleggerimento della pressione turistica sulla sponda lacuale ?
3) Come sia possibile la sottoposizione a maggior tutela dell’area del lago di Mergozzo ? La riduzione del traffico lungo la strada litoranea, laddove si prevede invece un nuovo polo di concentrazione e di attrazione con grande parcheggio auto a disposizione ? La tutela e l’incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo dei caratteri paesaggistici rurali ..” ?
4) Come siano declinati gli indirizzi e le direttive dell’articolo 32 delle NTA del PPR con riferimento all’unità di paesaggio SV4 di Verbania, laddove dovrebbe essere privilegiata le leggibilità del paesaggio agrario e dei contesti rurali, non certo la loro cancellazione?
5) Infine come, in relazione all’articolo 17 delle NTA, sempre del PPR, possano venir declinati e applicati indirizzi e direttive legate alla presenza della riserva speciale ?

Ci sembra che il quadro così delineato sia esaustivo a giustificare un intervento di riesame in autotutela del provvedimento emesso.