One Health. Dalla Toscana una proposta di legge fuori registro

Prima dell’arrivo della pandemia la Commissione Europea (CE) ha promulgato il Regolamento (UE) 2019/2088 con il quale viene stabilita la necessità di emanare norme tecniche di regolamentazione per “non arrecare un danno significativo” (Do Not Significant Harm, DNSH). Questo principio veniva ripreso dal Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. Regolamento Tassonomia) in cui si precisano gli obiettivi ambientali da considerare al fine di non arrecare danno significativo: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti: prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

A norma del regolamento sul dispositivo per la Ripresa e la Resilienza sono stati emanati gli Orientamenti tecnici1 sull’applicazione dello stesso principio DNSH. Si sottolinea che il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell’UE è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH e che la VIA (Valutazione d’Impatto Ambientale) e la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non possono essere considerate sostitutive, ai fini della valutazione DNSH. Sempre a proposito di interconnessione tra principio DNSH e strumenti valutativi, anche nella Guida Operativa (GO)2 ci sono passaggi di rilievo.

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