Non si tagliano gli alberi senza validi motivi

A cura del Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG).

Pronuncia di grande interesse quella recentemente depositata dal Consiglio di Stato in materia di tutela del patrimonio arboreo.

La sentenza Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178 segna, infatti, un importante punto in favore della salvaguardia degli alberi (nella fattispecie concreta un secolare Abete rosso, alto circa 29 metri), troppo spesso sbrigativamente indicati quale “pericolo” per l’incolumità pubblica senza alcuna reale motivazione.

Con ordinanze Cons. Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 3420 e Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 2021, n. 8197, il Collegio aveva disposto idonee attività di verificazione, coinvolgendo un dirigente del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e un esperto del settore, per “acquisire una valutazione della reale stabilità dell’albero, alla luce dei protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale”.

Riformando la sentenza  T.A.R. Piemonte, Sez. I, 4 marzo 2021, n. 235, il Giudice d’appello ha annullato l’ordinanza del sindaco di Pont Canavese n. 64 del 12 marzo 2020, adottata ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (testo unico sugli Enti locali), e gli atti connessi con cui s’intimava il taglio dell’albero secolare per ragioni di difesa della pubblica incolumità.

Secondo il Consiglio di Stato, “deve essere comunque confermato l’orientamento (ex multis Cons. Stato, V, 22 marzo 2016, n. 1189) in base al quale solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l’incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l’eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l’utilizzazione di provvedimenti extra ordinem; in particolare, sulla necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti – mezzo per far fronte a situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall’ordinamento – sia suffragato da istruttoria e motivazione adeguate la giurisprudenza è costante (cfr. Cons. Stato, III, 29 maggio 2015, n. 2697; V, 23 settembre 2015, n. 4466, 2 marzo 2015, n. 988, 25 maggio 2012, n. 3077, 20 febbraio 2012, n. 904; VI, 5 settembre 2005, n. 4525)”.

Al contrario, “l’ordinanza sindacale impugnata in primo grado … ometteva altresì di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui andava ad incidere – non generatasi all’improvviso ma venutasi a delineare nel corso degli anni – non potesse essere (sempre che ne sussistessero i presupposti) affrontata con i mezzi ordinari”.

Dalla “relazione finale del Verificatore” si devono, poi, trarre le conseguenti conclusioni che portano in concreto “comunque ad escludere la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente”.

Inoltre, la perizia e le valutazioni dei Carabinieri Forestale poste a sostegno dell’ordinanza sindacale impugnata, “si riferivano principalmente al possibile danno causato da un’eventuale, futura caduta della pianta”, non tanto alla statica dell’albero, mentre “le ulteriori considerazioni di carattere tecnico (fitostatico), peraltro, non risultano supportate da adeguati riscontri di carattere strumentale”, al contrario degli “esiti – in concreto – delle prove strumentali atte a verificare la tenuta dell’albero alla trazione”, contenuti nella perizia prodotta dagli appellanti.

L’ordinanza sindacale con cui veniva importo il taglio dell’Abete secolare è risultata, quindi, illegittima “per carenza dei presupposti e, comunque, in quanto non fondata su adeguata istruttoria”.

Un’autorevole pronuncia giurisprudenziale in favore degli alberi e del buon senso.