Sul consumo di suolo urbano: dall’indignazione alla lotta ambientalista

di Dante Schiavon.

In Veneto, allo “stupore fatalistico” e alla “singola” e “isolata” protesta nel vedere in “contesti urbani” il costante arretramento delle superfici naturali, deve subentrare la ricerca coraggiosa e appassionata di nuove “modalità di opposizione” e di “azione politica” che superino i limiti dello “sfogo emotivo” fine a se stesso e la “frammentazione” situazionale o localistica delle rivendicazioni ambientaliste.

In Veneto per realizzare questo obiettivo bisogna dimostrare “l’incompatibilità ambientale e climatica” di due leggi regionali permissive e fondamentalmente anticostituzionali, quali la “legge ossimoro sul contenimento del consumo suolo” e la “legge sul piano casa”: la prima contiene “sedici deroghe” all’arresto del consumo di suolo, mentre la seconda dà corpo e struttura ad una delle sedici deroghe.
Essendo scaduti i termini per la loro impugnazione davanti alla Corte Costituzionale l’incardinamento di più ricorsi al Giudice Ordinario, per indurlo a sollevare la questione di “legittimità costituzionale” mediante il “ricorso incidentale” alla Suprema Corte, potrebbe essere una via “giuridico-politica” da perseguire ad opera di associazioni, comitati e gruppi di cittadini con lo scopo di contrastare l’inarrestabile processo di cementificazione del territorio regionale.

La premessa “metodologica” e “contenutistica” a tali ricorsi deve assumere, in via pregiudiziale, la situazione delineata dal Rapporto Ispra 2021 dove si legge che “il consumo di suolo è più intenso nelle aree urbane già molto compromesse e dove gli spazi verdi residui sono limitatissimi”, nonostante, aggiungo io, le aree verdi, in cui la componente arborea sia predominante siano teatro di essenziali cicli vitali per la vita sulla terra (ciclo dell’acqua, del carbonio, dell’azoto) e forniscano gratuitamente numerosi altri servizi ecosistemici.

La premessa di tali ricorsi deve essere corredata da una copiosa documentazione scientifica sul “valore ecologico plurimo e universale” del suolo, dai dati statistici dell’ultimo decennio sull’ assottigliarsi di tale risorsa non rinnovabile in Veneto, dai rapporti e dagli studi di centri universitari del Veneto che documentano i processi di dissesto idrogeologico, di erosione, di inquinamento e di impoverimento del suolo innescati dalla “iper cementificazione” della “terra veneta”.

Mi soffermo su due dei sedici “asset derogatori” che compongono la struttura normativa della legge, titolata beffardamente “per il contenimento del consumo di suolo”, che impattano sui nostri centri abitati urbanizzati: il “piano casa” e gli “ambiti di urbanizzazione consolidata”. Secondo la legge veneta sul suolo all’interno degli “ambiti di urbanizzazione consolidata“, si possono inserire nel “Piano degli Interventi”, a saturazione degli “spazi liberi”, sia “l’espansione”, sia il “completamento residenziale e produttivo”, mentre, secondo la legge sul “piano casa”, è consentito l’ampliamento o la ricostruzione degli edifici oggetto di interventi di riqualificazione edilizia attraverso la concessione di premialità nel consumo di suolo del 40%, del 60% e anche del 100% nel caso di utilizzo dei “crediti edilizi”: in entrambe le “fattispecie derogatorie” le superfici naturali perdute non vengono, in base alla legge regionale, conteggiate come suolo consumato . Eventuali ricorsi contro queste due leggi devono basarsi su presupposti costituzionali, legislativi, scientifici e statistici, ancorati alla negligente ed antiecologica prassi amministrativa, consumatrice di suolo, in atto nei nostri comuni. Ne vediamo alcuni.

La prassi amministrativa e urbanistica, discendente dagli “asset derogatori” e riassunti agli articoli 4, 11, 12, 13 della legge sul suolo della regione Veneto:

  • accentua e non mitiga gli effetti climalteranti negli habitat antropizzati e priva i cittadini veneti del diritto ad una vita sana;
  • va contro l’articolo 6 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
  • è in contrasto con i nuovi articoli della costituzione, all’art. 9 che “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e all’art. 41 quando si afferma che “l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”;
  • è in contrasto con l’art. 2 comma 1 lett. d) della legge regionale n.11 del 23/4/2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” che prevede “l’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente”;
  • è in palese contrasto con l’articolo 2 comma 1 lett. h) della stessa legge sul suolo della Regione Veneto (effetto ossimoro): “gli interventi di rigenerazione urbana devono essere finalizzati alla sostenibilità ecologica e all’incremento della biodiversità in ambiente urbano” (in uno con la nuova versione dell’art.9 della Costituzione);
  • è in palese contrasto con l’art. 3 comma 3 lett. b) della stessa legge sul suolo della Regione Veneto (effetto ossimoro): “sono obiettivi delle politiche territoriali individuare le funzioni ecosistemiche dei suoli anche in ambito urbano e periurbano”;
  • è in palese contrasto con l’art. 3 comma 3 lett. c) della stessa legge sul suolo della regione Veneto (effetto ossimoro): “promuovere e favorire l’utilizzo di pratiche agricole sostenibili, recuperando e valorizzando il terreno agricolo anche in ambito urbano e periurbano”;
  • è in palese contrasto con l’art. 3 comma 3 lett. g) della stessa legge sul suolo della Regione Veneto (effetto ossimoro): “ripristinare il prevalente uso agrario degli ambiti a frammentazione territoriale, prevedendo il recupero dei manufatti storici e del paesaggio naturale agrario, il collegamento con i corridoi ecologici e ambientali”;
  • è in palese contrasto con l’art. 3 comma 3 lett. e) della stessa legge sul suolo della Regione Veneto (effetto ossimoro): “valutare gli effetti degli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia sulla salubrità dell’ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell’aria e sul paesaggio inteso anche come elemento identitario delle comunità locali”;
  • è in palese contrasto con il comma 2 lett. a) e il comma 3 dell’art. 9 della stessa legge sul suolo della Regione Veneto (effetto ossimoro): “la giunta regionale incentiva la valorizzazione del verde urbano, degli spazi urbani aperti, pubblici e privati, nonché per la realizzazione di boschi cittadini e interventi volti a favorire l’insediamento di attività agricola urbana e il ripristino delle colture beni terreni incolti, abbandonati e inutilizzati”.

In Veneto bisogna passare dallo slogan generico e astratto “basta cemento” allo slogan “aboliamo le leggi regionali che lo incentivano”.

Il Veneto ha una legge che di tutti i casi più frequenti e ricorrenti di consumo di suolo (dettati dalla egemonia urbanistica della rendita immobiliare) ne fa delle deroghe all’arresto del consumo di suolo e li esenta dal conteggio del suolo consumato.

È come non avere una legge, anzi peggio: viene incensata dalla politica e dai media mainstream come fosse una buona legge.